Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 100
- Durata degli interventi
1. Fatto salvo quanto previsto in caso di contingentamento dei tempi o da specifiche disposizioni del presente regolamento, la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
2. Il consigliere che, nei tempi sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia allegato al processo verbale.
3. L’intervento per l’illustrazione del parere referente sulle proposte di legge non può eccedere i dieci minuti.
4. Gli emendamenti sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento non superiore a tre minuti.
5. Per tutte le dichiarazioni di voto è consentito l’intervento di un consigliere per ciascun gruppo consiliare, salvo il caso di dissenso rispetto alla posizione espressa dal proprio gruppo di appartenenza. Per le dichiarazioni di voto sugli emendamenti ciascun intervento non può superare i tre minuti. Per ogni altra dichiarazione di voto ciascun intervento non può superare i cinque minuti.
6. Per dichiarazioni, comunicazioni o richieste di cui all’articolo 103, comma 2, o per mozioni d’ordine di cui all’articolo 110, ciascun intervento non può superare i tre minuti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.