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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 10
1. I quattro segretari del Consiglio sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute non pubbliche tenendo conto dei consiglieri iscritti a parlare; su richiesta del Presidente del Consiglio danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'Assemblea; svolgono l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla verifica dei testi approvati dal Consiglio.
2. I quattro segretari coadiuvano il Presidente del Consiglio nell'assicurare il regolare andamento delle sedute del Consiglio.
3. In caso di necessità il Presidente del Consiglio può chiamare un altro consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I segretari questori collaborano al mantenimento dell'ordine nelle sedute del Consiglio, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio.
5. I quattro segretari vigilano sulla gestione dell'amministrazione consiliare, in applicazione delle direttive dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.