Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

INDICE

espandere cartella CAPO I- Disposizioni preliminari
espandere cartella CAPO II- Costituzione dell'ufficio di presidenza del Consiglio
espandere cartella CAPO III- Attribuzioni della Presidenza
espandere cartella CAPO IV- Gruppi consiliari
espandere cartella CAPO V- Giunta delle elezioni e verifica dei poteri
chudere cartella CAPO VI- Commissioni
Art. 26- Competenze delle commissioni permanenti
Art. 27- Composizione delle commissioni permanenti
Art. 28- Variazioni nella composizione delle commissioni permanenti
Art. 29- Delega
Art. 30- Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti
Art. 31- Funzioni dell’ufficio di presidenza delle commissioni permanenti
Art. 32- Attività delle commissioni permanenti
Art. 33- Programma delle attività delle commissioni permanenti
Art. 34- Convocazione delle commissioni permanenti
Art. 35- Validità delle sedute delle commissioni permanenti
Art. 36- Sedute congiunte delle commissioni permanenti
Art. 37- Partecipazione alle sedute delle commissioni permanenti
Art. 38- Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti
Art. 39- Limitazioni alla pubblicità dei lavori
Art. 40- Processo verbale delle sedute delle commissioni permanenti
Art. 41- Assegnazione alle commissioni
Art. 42- Termini di esame in commissione
Art. 43- Connessione di argomenti
Art. 44- Pareri secondari
Art. 45- Parere sulle proposte di regolamento della Giunta
Art. 46- Parere istituzionale obbligatorio
Art. 47- Procedura delle commissioni in sede referente
Art. 48- Partecipazione alle sedute delle commissioni dei proponenti di atti
Art. 49- Ricorso alla procedura in sede redigente
Art. 50- Procedura delle commissioni in sede redigente
Art. 51- Rapporti delle commissioni con la Giunta
Art. 52- Consultazioni
Art. 53- Audizioni
Art. 54- Invio di osservazioni e proposte
Art. 55- Procedimento per le indagini conoscitive
Art. 56- Relazioni e risoluzioni d’iniziativa delle commissioni
Art. 57- Discussione nelle commissioni
Art. 58- Votazioni nelle commissioni
Art. 59- Commissioni speciali
Art. 60- Commissioni istituzionali
Art. 61- Commissioni d’inchiesta
Art. 62- Disposizioni applicabili alle commissioni speciali e di inchiesta
Articolo 62 bis - Commissione politiche europee e relazioni internazionali
Articolo 62 ter - Composizione e durata in carica della commissione politiche europee e relazioni internazionali
Art. 63- Composizione e durata in carica della commissione di controllo
Art. 64- Competenze della commissione di controllo
Art. 65- Pareri della commissione di controllo
Art. 66- Procedimento per i pareri della commissione di controllo
Art. 67- Trasmissione atti alla commissione di controllo
espandere cartella CAPO VII- Consiglio delle autonomie locali
espandere cartella CAPO VIII- Commissione per le pari opportunità
espandere cartella CAPO IX- Conferenza permanente delle autonomie sociali
espandere cartella CAPO X- Collegio di garanzia
espandere cartella CAPO XI- Convocazione del Consiglio ed organizzazione dei lavori
espandere cartella CAPO XII- Sedute del Consiglio
espandere cartella CAPO XIII- Riassunzione di proposte
espandere cartella CAPO XIV- Discussione
espandere cartella CAPO XV- Procedimento legislativo
espandere cartella CAPO XVI- Disposizioni di attuazione della legge regionale sulla qualità della normazione
espandere cartella CAPO XVII- Revisione statutaria
espandere cartella CAPO XVIII- Altri procedimenti
espandere cartella CAPO XIX- Atti di sindacato ispettivo e di indirizzo
espandere cartella CAPO XX- Repertorio regolamentare
espandere cartella CAPO XXI- Revisione del regolamento
espandere cartella CAPO XXII- Norme finali

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.