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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO VII
- Consiglio delle autonomie locali
Art. 68
- Procedura per i pareri e le osservazioni
1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni consiliari competenti, assegna al Consiglio delle autonomie locali le proposte di atti per i quali, ai sensi della normativa vigente, è richiesto il parere obbligatorio del suddetto organismo.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dall'assegnazione e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti.
3. Il termine di cui al comma 2, può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di dieci giorni. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di sessanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento delle consultazioni di tutti gli enti locali.
4. Fino allo scadere del termine di cui ai commi 2 e 3, la commissione consiliare referente non può presentare il parere di cui all'articolo 42. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, si intende che il Consiglio delle autonomie non ritiene di esprimerne alcuno.
5. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale il Consiglio delle autonomie locali ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nei successivi lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio, su richiesta motivata del presidente della commissione consiliare referente, ne dà comunicazione al presidente del Consiglio delle autonomie locali per un nuovo esame. In tal caso il Consiglio delle autonomie locali può esprimere un nuovo parere da trasmettere alla commissione consiliare competente entro quindici giorni.
6. Il Presidente del Consiglio trasmette inoltre al Consiglio delle autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio, sulle quali il Consiglio delle autonomie locali può esprimere, entro quindici giorni, le proprie eventuali osservazioni, inviandole al Presidente del Consiglio ed alle commissioni consiliari competenti.
Art. 69
- Esame delle pronunce del Consiglio delle autonomie locali
1. La commissione consiliare competente esamina i pareri e le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali e, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o regolamento, integra il preambolo dell’atto con la motivazione di tale mancato accoglimento.
2. Nel caso di parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell’atto.
Art. 70
- Seduta congiunta
1. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta del Consiglio e del Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 67 dello Statuto, sono stabiliti dal Presidente del Consiglio d'intesa con il presidente del Consiglio delle autonomie locali.
2. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è regolata dal presente regolamento, per quanto applicabile.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.