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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO VI
- Commissioni
Art. 26
- Competenze delle commissioni permanenti
1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:
a) Prima Commissione - Affari istituzionali, programmazione, bilancio, (15)

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

;
b) Seconda Commissione - Sviluppo economico e rurale, (15)

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

;
c) Terza Commissione - Sanità e politiche sociali;
d) Quarta Commissione – Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture;
d bis) Quinta Commissione – Istruzione, formazione, beni e attività culturali; (1)

Lettera inserita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 1.

e) Commissione di controllo;
e bis) Commissione politiche europee e relazioni internazionali. (1)

Lettera inserita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 1.

2. Le materie di competenza delle commissioni di cui alle lettere da a) a d) bis (2)

Parole così sostituite con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 1.

del comma 1, sono quelle previste nella tabella allegata al presente regolamento.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, può con propria deliberazione modificare e specificare la tabella di cui al comma 2, anche tenuto conto dell'assetto della Giunta e delle esigenze di trattazione omogenea delle materie.
4. Le competenze della commissione di controllo sono quelle di cui all'articolo 20 dello Statuto e sono disciplinate dagli articoli 64, 65, 66 e 67.
4 bis. Le competenze della Commissione politiche europee e relazioni internazionali sono quelle di cui all’articolo 19 bis dello Statuto e sono disciplinate dall’articolo 62 bis. (3)

Comma aggiunto con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 1.

Art. 27
- Composizione delle commissioni permanenti
1. Ciascun gruppo consiliare procede, entro cinque giorni dalla richiesta dell’ufficio di presidenza del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti di cui all'articolo 26, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni permanenti, in relazione all’entità numerica dei gruppi, sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra i gruppi e tra maggioranza e minoranze e che sia garantita la presenza di entrambi i generi.
3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente è fissato dall'ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi, in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le commissioni. I componenti delle commissioni restano in carica trenta mesi dall’insediamento e possono essere riconfermati.
4. Ogni consigliere è assegnato ad una sola commissione permanente, fatto salvo quanto previsto per la commissione di controllo e la commissione politiche europee e relazioni internazionali (4)

Parole aggiunte con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 2.

e in caso di delega di cui all’articolo 29, comma 1, e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.
5. Il Presidente del Consiglio non può far parte di commissioni permanenti.
6. Il Presidente del Consiglio comunica all’assemblea la composizione delle commissioni permanenti.
7. Qualora un gruppo consiliare non ottemperi a quanto previsto dal comma 1, il Presidente del Consiglio può, sentito l’ufficio di presidenza, effettuare una designazione provvisoria.
8. Tale designazione provvisoria è comunicata all’assemblea e cessa di avere effetto nel momento in cui il gruppo procede a quella effettiva.
Art. 28
- Variazioni nella composizione delle commissioni permanenti
1. Qualora un consigliere comunichi di aderire ad un diverso gruppo consiliare o di modificare la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze, il Presidente del Consiglio può conseguentemente disporre in merito alla composizione delle commissioni, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 27, comma 2, richiedendo a tal fine ai gruppi interessati nuove designazioni dei propri rappresentanti.
Art. 29
- Delega
1. I consiglieri, per una determinata seduta, o per determinati affari all’ordine del giorno, possono delegare a sostituirli, per giustificati motivi, altri consiglieri che fanno parte di altre commissioni permanenti. La delega deve essere comunicata al presidente della commissione nella quale è effettuata la sostituzione ed al Presidente del Consiglio. Un consigliere non può ricevere più di una delega. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in caso di commissioni congiunte.
Art. 30
- Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti
1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna commissione permanente che, come primo atto, elegge il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, da un vicepresidente e da un vicepresidente segretario. Nella composizione è garantita di norma la presenza di entrambi i generi.
2. Ai fini dell'elezione dell'ufficio di presidenza, ciascun commissario può presentare una lista di tre candidati alla carica rispettivamente di presidente, vicepresidente e vicepresidente segretario. Non sono ammesse liste che non contengano l'indicazione di tutti i tre candidati.
3. All'elezione dell'ufficio di presidenza si procede a scrutinio segreto con unica scheda che riporta le liste presentate. Ciascun commissario esprime un unico voto a favore di una delle liste. Qualora sia stata presentata una sola lista, l’elezione è effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano.
4. Risultano eletti alla rispettiva carica i candidati della lista che ottiene i voti dei tre quinti dei componenti della commissione nella prima votazione o della maggioranza dei componenti della commissione nella seconda votazione.
5. Qualora non si raggiungano le maggioranze richieste dal comma 4, l'ufficio di presidenza del Consiglio procede alla nomina di un ufficio di presidenza provvisorio della commissione.
6. Il presidente provvisorio convoca entro trenta giorni la commissione per l'elezione dell'ufficio di presidenza definitivo, secondo le modalità dei commi da 1 a 4. Le nomine provvisorie cessano di avere efficacia nel momento della costituzione dell'ufficio di presidenza definitivo della commissione.
7. Se un componente dell'ufficio di presidenza si dimette dall'incarico, gli altri componenti restano in carica e si provvede alla sostituzione del dimissionario. A tal fine, ciascun commissario può presentare una candidatura.
8. L'elezione del nuovo componente dell'ufficio di presidenza è effettuata a scrutinio segreto nell'ambito delle candidature presentate. In presenza di una sola candidatura, l’elezione è effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano. Risulta eletto il candidato che ottiene i voti dei tre quinti dei componenti della commissione nella prima votazione, della maggioranza dei componenti della commissione nella seconda votazione, o della maggioranza dei votanti nella terza votazione.
9. Ogni commissario può presentare una mozione di sfiducia nei confronti di ciascun componente dell'ufficio di presidenza. La mozione è sottoposta al voto della commissione, mediante scrutinio segreto, nella prima seduta successiva alla presentazione della mozione stessa.
10. La mozione di sfiducia è accolta se votata dalla maggioranza dei componenti della commissione. In tal caso si procede ai sensi del comma 8.
Art. 31
- Funzioni dell’ufficio di presidenza delle commissioni permanenti
1. Il presidente della commissione la rappresenta, la convoca, ne regola i lavori, ha poteri di direzione procedurale, può contingentare i tempi della discussione al fine di garantire la funzionalità dei lavori della commissione, assicura i raccordi tra commissione e presidenza del Consiglio, designa, nei casi in cui lo ritenga opportuno, il commissario incaricato della relazione di cui all’articolo 47, comma 2, ed esercita le altre funzioni assegnategli dal presente regolamento.
2. Il vicepresidente della commissione sostituisce il presidente della commissione in caso di assenza o di impedimento. Il vicepresidente collabora con il presidente della commissione nell'assicurare il buon andamento dei lavori e, in particolare, nella formazione dell'ordine del giorno delle sedute della commissione.
3. Il vicepresidente segretario collabora con il presidente per il buon andamento delle sedute della commissione e sovrintende alla redazione del processo verbale; presiede la commissione in caso di assenza del presidente e del vicepresidente.
4. Al fine di facilitare i lavori della commissione, l’ufficio di presidenza della stessa, su richiesta del presidente della commissione, con il supporto delle strutture di assistenza, può svolgere un’attività istruttoria preliminare sugli affari assegnati, i cui risultati sono sottoposti alla valutazione della commissione. Tale disposizione può essere applicata anche in caso di assegnazione congiunta a più commissioni ai sensi dell’articolo 41, comma 2.
Art. 32
- Attività delle commissioni permanenti
1. Le commissioni permanenti svolgono funzioni istruttorie per gli affari attinenti alle materie di competenza ed esprimono:
a) parere referente sugli affari sui quali devono riferire all'assemblea;
b) parere secondario su affari assegnati per parere referente ad altre commissioni.
2. Le commissioni permanenti esprimono, inoltre:
a) parere obbligatorio sulle proposte di regolamento di attuazione delle leggi regionali, ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto;
b) parere per gli aspetti di competenza sul programma regionale di sviluppo, ai sensi dell’articolo 157 e sul documento di economia e finanza regionale ai sensi dell’articolo 158.
3. Le commissioni permanenti esercitano funzioni redigenti, nei limiti dei criteri generali fissati dal Consiglio, per gli atti per i quali tale procedura sia autorizzata dallo stesso Consiglio con voto unanime a norma dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto.
4. Le commissioni esercitano le funzioni di monitoraggio,valutazione e controllo ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, verificando, nelle materie di competenza, l'attuazione delle politiche regionali e gli effetti prodotti dalle leggi.
5. Le commissioni possono riferire al Consiglio sulle attività di cui al comma 4, con una relazione che illustra le conclusioni raggiunte e le eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento della legislazione.
6. Le commissioni effettuano il controllo preventivo sulle nomine e designazioni di competenza degli organi di governo nei termini e nelle forme previsti dalla legge regionale che regola la materia.
7. Le commissioni permanenti si riuniscono inoltre:
a) per ascoltare o discutere comunicazioni della Giunta;
b) per lo svolgimento di interrogazioni e l’esame di mozioni;
c) per acquisire elementi informativi e per effettuare audizioni di soggetti esterni, ai sensi dell’articolo 53, anche indipendentemente dagli atti assegnati;
d) per compiere indagini conoscitive, anche indipendentemente dagli atti assegnati;
e) per esaminare i documenti preliminari di cui all’articolo 165.
8. Le commissioni svolgono consultazioni con le modalità previste all’articolo 52.
9. Tutte le attività svolte dalle commissioni permanenti debbono riguardare atti e argomenti che rientrano nelle materie di rispettiva competenza.
Art. 33
- Programma delle attività delle commissioni permanenti
1. Le commissioni permanenti predispongono un programma, di norma semestrale, delle attività che intendono svolgere, con particolare riferimento alle funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione. Il programma indica gli studi e le verifiche da svolgere mediante ricorso a istituti di ricerca o consulenze.
2. Il programma è inviato all'ufficio di presidenza del Consiglio, a cui spetta l'autorizzazione per iniziative che comportano spesa, e trasmesso per conoscenza a tutti i consiglieri.
Art. 34
- Convocazione delle commissioni permanenti
1. Le commissioni permanenti sono convocate dai rispettivi presidenti con l'invio dell'ordine del giorno della seduta ai consiglieri componenti e per conoscenza al Presidente del Consiglio, ai gruppi consiliari, agli altri consiglieri e alla Giunta. L'invio viene effettuato in via telematica.
2. Le commissioni permanenti si riuniscono in giorni fissi prestabiliti dall’ufficio di presidenza del Consiglio. Le riunioni si tengono di norma nella sede del Consiglio. Su richiesta unanime dell'ufficio di presidenza della commissione, il Presidente del Consiglio può autorizzare lo svolgimento della seduta in altre località della regione. L'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di quarantotto ore prima della seduta. Nel caso sia necessario un ordine del giorno aggiuntivo, ad integrazione di quello già inviato, l’invio deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta. Nei casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.
3. Su proposta del presidente della commissione, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa, possono essere iscritti all'ordine del giorno della seduta, dandone l'annuncio immediatamente all'inizio, affari che non sia stato possibile iscrivere nell'ordine del giorno precedentemente inviato.
4. Salvo autorizzazione espressa dal Presidente del Consiglio, da richiedersi da parte del presidente della commissione, d'intesa con l'ufficio di presidenza della stessa, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta dell'assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa il Presidente del Consiglio può sempre revocare le convocazioni delle commissioni.
5. Le commissioni sono convocate in via straordinaria, al di fuori dei casi di cui al comma 2, dal presidente di commissione per la discussione di determinati argomenti, su richiesta del Presidente del Consiglio o su richiesta della Giunta, oppure quando lo richiedono tre componenti della commissione. In tali casi la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i commissari non meno di quarantotto ore prima della seduta.
Art. 35
- Validità delle sedute delle commissioni permanenti
1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei commissari.
2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente della commissione all’inizio di ogni seduta e prima dell’inizio di ogni deliberazione o votazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla fino ad un massimo di un’ora. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta annunciando la data e l’ora della seduta successiva, il cui ordine del giorno riporta anche gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione del presidente viene data immediata comunicazione a tutti i componenti della commissione.
Art. 36
- Sedute congiunte delle commissioni permanenti
1. La seduta congiunta di più commissioni è convocata dal presidente più anziano di età, d’intesa con gli altri presidenti.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno uno dei presidenti delle commissioni riunite e di un numero di consiglieri pari almeno alla metà della somma dei consiglieri delle commissioni stesse, con la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione.
3. Presiede il presidente, presente alla seduta, più anziano di età.
4. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme del presente regolamento sulle sedute delle commissioni permanenti.
Art. 37
- Partecipazione alle sedute delle commissioni permanenti
1. Alle sedute delle commissioni permanenti sono presenti le strutture consiliari competenti all’assistenza generale, all’assistenza giuridico-legislativa, all’assistenza per la valutazione delle politiche ed alle attività di informazione.
2. Il presidente della commissione può consentire o disporre la partecipazione di altre strutture regionali in grado di interloquire con la commissione, a sua richiesta, su questioni tecniche inerenti gli affari da trattare.
3. La commissione può chiedere, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, la partecipazione di consulenti o di altre persone estranee all’amministrazione regionale.
4. L'ufficio di presidenza del Consiglio, su richiesta dei presidenti dei gruppi o di ciascun componente del gruppo misto, autorizza un incaricato ed un suo eventuale supplente per ciascun gruppo o per ciascun componente del gruppo misto ad assistere in qualità di uditore alle sedute della commissione per la quale è stata avanzata la richiesta.
Art. 38
- Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti
1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono di norma pubbliche, nelle forme previste dal presente articolo.
2. La pubblicità dei lavori delle commissioni è assicurata con le seguenti modalità:
a) trasmissione via web delle consultazioni di cui all'articolo 52;
b) pubblicazione sul sito web del Consiglio degli affari trattati e del relativo esito, con l'indicazione dei voti espressi;
c) collegamento telematico riservato ai gruppi di interesse accreditati, secondo quanto previsto dalle norme regionali che regolano la materia;
d) possibilità di consultazione anche in via telematica del processo verbale di cui all'articolo 40.
3. Il presidente della commissione, d'intesa col vicepresidente, può disporre che sia redatto, a mezzo della struttura per l'attività di informazione del Consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della commissione.
4. Ove ricorrano particolari circostanze e si trattino temi di rilevante interesse generale, le commissioni possono tenere riunioni alla presenza degli operatori radiotelevisivi, della stampa e di altri organi di informazione. Tale forma di pubblicità è autorizzata dal Presidente del Consiglio su richiesta del presidente della commissione, avanzata, almeno tre giorni prima della seduta prevista, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa.
5. Nel caso in cui le riunioni delle commissioni si svolgano fuori della sede del Consiglio, le forme di pubblicità e partecipazione sono concordate tra l'ufficio di presidenza della commissione e la sede ospitante, ferma restando l'autorizzazione del Presidente del Consiglio alla convocazione della seduta fuori della sede del Consiglio nonché alla pubblicità dei lavori nel caso di cui al comma 4.
6. I rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione sono tenuti dalla struttura per l'attività di informazione del Consiglio, su indicazioni del presidente della commissione.
Art. 39
- Limitazioni alla pubblicità dei lavori
1. In casi eccezionali, nei quali ricorrono esigenze di tutela di dati sensibili o di riservatezza, il presidente della commissione, sentito l'ufficio di presidenza della stessa, può disporre che la riunione o parte di essa si svolga senza le forme di pubblicità di cui all’articolo 38, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’ufficio di presidenza della commissione può disporre le opportune limitazioni alla presenza dei soggetti di cui all’articolo 37.
Art. 40
- Processo verbale delle sedute delle commissioni permanenti
1. Delle sedute delle commissioni permanenti si redige un processo verbale, nel quale si riportano i nominativi dei commissari e degli altri soggetti che vi hanno partecipato o assistito, con le relative qualifiche, gli affari trattati, una sintesi essenziale della discussione, le votazioni e le deliberazioni. Sul processo verbale è concessa la parola a chi intenda proporvi una rettifica per chiarire il pensiero o per correggere quanto espresso nella seduta precedente.
2. I verbali sono sottoscritti dal presidente, dal vicepresidente segretario e dal funzionario estensore.
3. Il processo verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce.
Art. 41
- Assegnazione alle commissioni
1. Salvi i casi di cui al comma 5 e all’articolo 79, comma 2, il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni competenti per materia le proposte di legge e in generale gli affari sui quali le commissioni stesse siano chiamate a riferire all’assemblea, o comunque a pronunciarsi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva all’avvenuta assegnazione.
2. Una proposta di legge o un determinato affare può essere assegnato dal Presidente del Consiglio a più commissioni perché l’esame avvenga congiuntamente quando, a giudizio dello stesso presidente, esso investa in maniera determinante materie di competenza di più commissioni.
3. Se il presidente di una commissione, anche su segnalazione di un commissario, reputa che un affare ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio che decide dandone notizia, se del caso, all’ufficio di presidenza. Allo stesso modo si procede quando una commissione reputa che un affare assegnato ad altra commissione sia di sua competenza.
4. Il Presidente del Consiglio può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio stesso, riguardanti le materie di loro competenza.
5. Le proposte di legge, di deliberazione, e di altri provvedimenti di iniziativa dell’ufficio di presidenza del Consiglio, qualora lo stesso ufficio lo decida, sono esaminate direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell’ordine del giorno della seduta di cui all’articolo 87.
Art. 42
- Termini di esame in commissione
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 127 e dall'articolo 159, comma 5, per le proposte da esaminare in commissione per l’espressione del parere referente o per la procedura redigente, la commissione è tenuta ad esprimere il parere al Consiglio non oltre tre mesi a partire dalla data di assegnazione alla commissione stessa.
2. Decorso tale termine la proposta può essere iscritta all’ordine del giorno del Consiglio previa richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori formulata dal proponente o da almeno un presidente di gruppo consiliare.
3. Le commissioni possono richiedere al Presidente del Consiglio una proroga motivata dei termini suindicati per un periodo non superiore ad un mese.
Art. 43
- Connessione di argomenti
1. Se tra gli affari assegnati ad una commissione si trovano contemporaneamente proposte di atti aventi oggetti o contenuti identici o strettamente connessi, l’esame deve essere abbinato. L’abbinamento è ammesso fino al termine della discussione in sede referente.
2. Dopo l’esame preliminare di proposte abbinate, la commissione può individuare un testo base o disporre la redazione di un testo unificato, oppure esaminare le proposte nell’ordine di presentazione, fermo restando che, le proposte recanti disposizioni che abrogano o sostituiscono per intero un testo vigente, sono esaminate preliminarmente a quelle emendative del testo stesso.
3. Quando la Giunta informa il Consiglio di voler presentare una propria proposta di atto che intende disciplinare una materia, o aspetti di essa, che sono oggetto di una proposta di atto di iniziativa consiliare, assegnata ad una commissione, questa può differire o sospendere la discussione della proposta assegnata fino alla presentazione della proposta della Giunta, comunque per non più di sessanta giorni.
Art. 44
- Pareri secondari
1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un affare assegnato ad una commissione sia espresso il parere secondario di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se il presidente di una commissione, anche su richiesta di un componente, ritiene utile che la stessa acquisisca il parere di altra commissione o esprima il proprio parere su un affare assegnato ad altra commissione, fa richiesta in tal senso al Presidente del Consiglio.
2. I pareri delle commissioni sono espressi per iscritto e vengono allegati al parere referente trasmesso al Consiglio.
3. La commissione di cui sia richiesto il parere deve esprimerlo alla commissione referente o redigente entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per un periodo non superiore a quello inizialmente assegnato, su richiesta della commissione consultata, oppure abbreviato a quindici giorni nei casi di motivata urgenza.
4. Decorsi i termini senza che il parere sia stato emesso, il procedimento prosegue in assenza del parere stesso.
5. Nel caso in cui una proposta di atto sia oggetto, nel prosieguo dei lavori della commissione consiliare referente, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse di un’altra commissione che ha già espresso parere secondario, la medesima commissione può esprimere un nuovo parere secondario, da inviare direttamente per la seduta del Consiglio. Tale procedura si applica anche nel caso in cui le modificazioni ampie e sostanziali introdotte dalla commissione referente afferiscano a profili di interesse di altre commissioni, alle quali la proposta di atto non era stata inizialmente assegnata per l’espressione del parere secondario.
Art. 45
- Parere sulle proposte di regolamento della Giunta
1. Sulle proposte di regolamento della Giunta trasmesse ai sensi dell’articolo 42, commi 2 e 4, dello Statuto, le commissioni esprimono il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta a seguito dell’assegnazione da parte del Presidente del Consiglio.
Art. 46
- Parere istituzionale obbligatorio
1. Le proposte di atti che interessano profili disciplinati dallo Statuto o rilevanti profili istituzionali di carattere generale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla commissione competente in materia istituzionale, per il preventivo parere obbligatorio di legittimità e coerenza rispetto all'ordinamento statutario e costituzionale, che viene allegato al parere della commissione consiliare referente.
2. Al parere obbligatorio di cui al comma 1, non si applica quanto disposto dall'articolo 44, comma 4. Il parere è comunque iscritto all'ordine del giorno della commissione competente in materia istituzionale entro trenta giorni dalla sua assegnazione.
3. La commissione consiliare competente, qualora ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, un parere, formulato ai sensi del comma 1, contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento. Nel caso in cui il parere sia relativo ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto.
4. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione competente in materia istituzionale ha espresso il parere istituzionale obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili istituzionali, la commissione competente in materia istituzionale può esprimere un nuovo parere istituzionale, da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.
Art. 47
- Procedura delle commissioni in sede referente
1. Le commissioni in sede referente organizzano i propri lavori tenendo conto del calendario dei lavori del Consiglio, ivi comprese le quote a favore delle proposte di iniziativa di competenza consiliare.
2. L'esame degli atti è introdotto da una relazione del presidente della commissione o di un consigliere da lui incaricato. L'esame può essere introdotto anche dall'assessore competente, su richiesta del presidente della commissione.
3. Nel corso dell'esame in sede referente, la commissione acquisisce gli elementi di conoscenza necessari per verificare la necessità, la legittimità, la qualità e l'efficacia del provvedimento, sulla base dei documenti istruttori di cui all'articolo 150. Per le proposte di atti che comportano entrate o spese la commissione acquisisce altresì apposita attestazione della struttura di assistenza in ordine alla sussistenza della copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.
4. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratta di provvedimenti costituiti da un testo suddiviso in preambolo e articoli, l'esame dei singoli articoli e del preambolo.
5. Nel corso dell'esame la commissione provvede ad integrare il preambolo delle proposte di legge, oppure la parte narrativa delle proposte di programmi o atti amministrativi, in coerenza con le modifiche approvate nonché con gli elementi essenziali del procedimento e in particolare con il riferimento ai pareri obbligatori pervenuti e alle relative determinazioni della stessa commissione nonché alle eventuali considerazioni in merito ai pareri secondari.
6. La commissione, su iniziativa di un consigliere o della Giunta, può deliberare lo stralcio di uno o più articoli o disposizioni contenuti in una proposta di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma. Le parti stralciate possono essere nuovamente presentate in forma di autonoma proposta di legge, da assegnare alle commissioni secondo quanto previsto dall’articolo 41.
7. La commissione vota i provvedimenti sottoposti al suo esame secondo le stesse modalità stabilite per l'approvazione di essi in aula, in quanto compatibili.
8. Gli atti diversi da quelli normativi possono essere discussi e modificati in commissione fino al momento del voto; il voto su tali atti non può avvenire per parti separate, neppure in caso di presenza di allegati.
9. Il presidente della commissione è incaricato di riferire al Consiglio sul testo approvato o respinto dalla commissione stessa, salvo che quest'ultima, al termine della discussione, non decida di nominare un diverso relatore.
10. Il parere espresso dalla commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio prima della riunione della conferenza di programmazione dei lavori, convocata per fissare l'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Il parere espresso dalla commissione è altresì trasmesso in via telematica a tutti i consiglieri.
11. Il parere riporta:
a) il testo approvato o respinto dalla commissione che, in caso di proposte di legge o di atti amministrativi, deve contenere, rispettivamente nel preambolo o nella parte narrativa, gli elementi di cui al comma 5;
b) la documentazione di accompagnamento prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione;
c) i voti espressi dai singoli commissari;
d) l'esito della votazione;
e) l'indicazione del relatore, se diverso dal presidente della commissione;
f) l'indicazione dei documenti istruttori e dei pareri esaminati e dei loro elementi conclusivi.
g) in allegato, il parere istituzionale obbligatorio di cui all’articolo 46.
12. Nel corso dell'esame in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse, e del relativo dibattito, si dà conto nel parere referente. Le commissioni possono invece adottare proposte di risoluzione connesse con l'affare sul quale debbono riferire che sono trasmesse al Consiglio insieme con il parere referente.
Art. 48
- Partecipazione alle sedute delle commissioni dei proponenti di atti
1. Il consigliere proponente un atto, che non fa parte della commissione cui l’atto è stato assegnato, deve essere avvertito della seduta della commissione al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di atto affinché vi possa partecipare, senza voto deliberativo. Lo stesso consigliere può essere incaricato della relazione introduttiva in commissione.
2. Ciascun consigliere può trasmettere alle commissioni emendamenti alle proposte di atti e chiedere o essere richiesto di illustrarli davanti alle commissioni stesse.
Art. 49
- Ricorso alla procedura in sede redigente
1. Una commissione, entro quindici giorni dall’assegnazione di una proposta di legge in sede referente, può chiedere all’unanimità di poter esaminare tale proposta in sede redigente.
2. La richiesta può essere effettuata dalla commissione entro quindici giorni dall’assegnazione alla commissione stessa, ai sensi dell’articolo 165, comma 2, e ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, del documento preliminare alla concertazione o confronto della Giunta, relativo ad atti normativi di competenza consiliare. In tale caso la richiesta della commissione ha per oggetto la proposta di legge che sarà presentata dalla Giunta a seguito della concertazione o confronto.
3. La richiesta della commissione è presentata al Presidente del Consiglio che, informata la conferenza di programmazione dei lavori, la iscrive all’ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile, o, nel caso del comma 2, nella prima seduta successiva alla presentazione della proposta di atto normativo.
4. Sulla richiesta si svolge la discussione in aula. Nel corso della discussione possono essere presentati ordini del giorno con cui si fissano i criteri generali ai quali deve attenersi la commissione per l’approvazione degli articoli della proposta di legge.
5. Il Consiglio vota prima sulla richiesta e poi, se la richiesta è approvata, sugli ordini del giorno presentati.
6. Non è ammesso l’esame in sede redigente per le leggi statutarie, i bilanci preventivi e i rendiconti, la legge elettorale, le leggi tributarie, le leggi concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni, le proposte di legge al parlamento.
Art. 50
- Procedura delle commissioni in sede redigente
1. Per le proposte di legge per le quali il Consiglio abbia deliberato il ricorso alla procedura redigente, le commissioni procedono ai sensi dell’articolo 47.
2. Per la discussione e la votazione degli articoli delle proposte di legge assegnate alle commissioni in sede redigente si applicano gli articoli 137, 138, 139, 140, 142, 143 e 144.
3. Sull'ammissibilità di emendamenti che appaiono in contrasto con i criteri generali fissati dal Consiglio, decide il presidente della commissione.
4. Dopo l’esame della proposta di legge in commissione, il Consiglio, una volta conclusa la discussione generale, esprime il solo voto finale sul testo nella sua interezza. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al testo stesso.
Art. 51
- Rapporti delle commissioni con la Giunta
1. Il Presidente e i componenti della Giunta possono intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.
2. La commissione può decidere, a maggioranza, di richiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, dello Statuto, di intervenire ad una sua seduta. La data della seduta è di norma concordata, ma deve essere fissata entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati dall'articolo 19, commi 1, 2 e 5 dello Statuto, le commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza ed anche indipendentemente dagli affari ad esse assegnati dal Presidente del Consiglio, chiedere alla Giunta informazioni, documenti o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione regionale, su questioni connesse e sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo I dello Statuto. Le commissioni inoltre possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi e regolamenti o di ordini del giorno, mozioni, risoluzioni e deliberazioni approvate dal Consiglio.
Art. 52
- Consultazioni
1. Le commissioni, al fine di promuovere, secondo i principi dell’articolo 3 dello Statuto, la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria di atti normativi e di programmazione, possono effettuare consultazioni finalizzate ad acquisire osservazioni e proposte sugli atti assegnati per l’espressione del parere referente.
2. Alle consultazioni possono essere invitati le associazioni rappresentative degli enti locali e alcuni o singoli enti locali per acquisire osservazioni e proposte su atti di loro specifico interesse per i quali non è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, nonché comunità di cittadini e di residenti, enti e organismi pubblici e privati, associazioni di categoria ed esperti.
3. La commissione referente individua i soggetti da consultare, le modalità ed i termini della consultazione.
4. L’invito per le consultazioni, predisposto dalle commissioni, è trasmesso dal Presidente del Consiglio, di norma almeno sette giorni prima della data dello svolgimento delle consultazioni. L’invito è trasmesso per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.
5. Le consultazioni si effettuano alla presenza del presidente della commissione referente, o in sua assenza del vice presidente, che ne dirige lo svolgimento. Alle consultazioni possono assistere tutti i consiglieri regionali.
6. Il presidente della commissione può fornire risposta a eventuali richieste di chiarimento dei soggetti consultati.
7. Le consultazioni possono essere svolte anche in forma scritta o telematica. In ogni caso i soggetti consultati possono inviare le proprie osservazioni e proposte sia in forma scritta, sia in forma telematica.
8. Le consultazioni possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio regionale.
9. L’effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi dell’articolo 42.
Art. 53
- Audizioni
1. Al fine di acquisire elementi conoscitivi ed effettuare approfondimenti su tematiche inerenti le materie di competenza, le commissioni, anche indipendentemente dagli atti assegnati, possono riunirsi per procedere ad audizioni di rappresentanti di enti ed associazioni o di altri soggetti.
2. Le audizioni possono svolgersi anche su richiesta degli interessati. A tal fine il presidente dà conto alla commissione delle richieste pervenute per il loro eventuale accoglimento.
3. Il presidente della commissione trasmette l’invito all’audizione di norma cinque giorni prima dello svolgimento della seduta. L’invito è contestualmente inviato per conoscenza anche al Presidente del Consiglio.
4. Le audizioni sono inserite all’ordine del giorno della seduta della commissione
Art. 54
- Invio di osservazioni e proposte
1. Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire alla commissione osservazioni e proposte sugli atti assegnati alla medesima commissione o sulle materie di competenza della stessa. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla commissione competente, che decide se farne menzione nel parere da rimettere all’assemblea.
Art. 55
- Procedimento per le indagini conoscitive
1. Nelle materie di loro competenza le commissioni permanenti possono disporre, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni; l’autorizzazione dell'ufficio di presidenza non è richiesta quando l'indagine è disposta dal Consiglio.
2. Le commissioni predispongono un dettagliato programma operativo e finanziario dell'indagine da effettuare e lo sottopongono all'approvazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio. Nell'ambito del programma approvato, le commissioni possono effettuare l'indagine con le modalità da esse stesse stabilite e i contatti occorrenti vengono tenuti dal presidente della commissione.
3. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio.
4. Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva uno o più documenti con eventuale richiesta di discussione in Consiglio.
5. I documenti posti in votazione sono allegati ai risultati dell'indagine.
6. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi all'ufficio di presidenza del Consiglio, che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri. La conferenza di programmazione dei lavori valuta la richiesta di cui al comma 4.
7. Tutte le spese relative allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio.
Art. 56
- Relazioni e risoluzioni d’iniziativa delle commissioni
1. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni e proposte di risoluzione sulle materie di loro competenza, anche in ordine ad affari sui quali non siano tenute a riferire all’aula.
2. Le relazioni e le proposte di risoluzione di iniziativa delle commissioni sono iscritte all’ordine del giorno della seduta consiliare su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori
3. Le commissioni possono approvare proprie risoluzioni nel caso di cui all’articolo 165.
Art. 57
- Discussione nelle commissioni
1. Per la discussione nelle commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione in Consiglio.
Art. 58
- Votazioni nelle commissioni
1. Le votazioni nelle commissioni hanno luogo a scrutinio palese e si effettuano per alzata di mano.
2. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del presidente della commissione, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.
3. Gli atti sono approvati con la maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.
4. Si intendono per votanti i commissari che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti.
5. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari l’atto si intende non approvato.
Art. 59
- Commissioni speciali
1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, dello Statuto, commissioni speciali aventi un oggetto determinato e una durata non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta, per non più di tre mesi.
2. Le commissioni speciali sono composte sulla base delle designazioni dei gruppi rispettando, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità.
3. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.
4. Le commissioni speciali eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un vicepresidente segretario
5. Le commissioni speciali si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 34, comma 2.
6. Le commissioni speciali possono trasmettere osservazioni alle commissioni permanenti sugli affari loro assegnati connessi alle proprie competenze
Art. 60
1. Il Consiglio regionale può istituire, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, commissioni istituzionali per la trattazione di temi di particolare e continuativo interesse generale in ambito regionale.
2. Per la costituzione e l’esercizio delle attività delle commissioni istituzionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni permanenti.
3. Le commissioni istituzionali si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 34, comma 2.
Art. 61
- Commissioni d’inchiesta
1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, indicandone la durata, commissioni di inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale
2. Le commissioni di inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, con deliberazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio, quando ne faccia richiesta un numero di consiglieri di minoranza pari ad almeno un quinto dei componenti del Consiglio. Non possono essere attive allo stesso tempo più di due commissioni istituite senza voto consiliare
3. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte da un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Per ogni votazione, ogni commissario è dotato di voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza, ad eccezione del rappresentante del gruppo misto.
4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.
5. Le commissioni di inchiesta eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un vicepresidente segretario.
6. Le commissioni di inchiesta approvano il programma della loro attività. Se il programma comporta spese per studi, ricerche o consulenze, lo stesso deve essere approvato, per questa parte, anche dall’ufficio di presidenza del Consiglio.
7. Le commissioni d’inchiesta si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 34, comma 2.
8. Ai lavori delle commissioni di inchiesta è data pubblicità
9. La relazione finale approvata dalla commissione di inchiesta e le eventuali relazioni di minoranza sono inserite all’ordine del giorno della seduta del Consiglio su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.
Art. 62
- Disposizioni applicabili alle commissioni speciali e di inchiesta
1. Alle commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.
2. Si procede alla costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta anche qualora siano pervenute un numero di designazioni da parte dei gruppi consiliari pari alla metà più uno dei componenti della commissione.
Articolo 62 bis
Commissione politiche europee e relazioni internazionali(6)

Articolo inserito con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 4.

1. La Commissione politiche europee e relazioni internazionali è istituita ai sensi dell’articolo 19 bis dello Statuto per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell’ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ai fini della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea.
2. La commissione svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla formulazione delle osservazioni del Consiglio regionale sui progetti di atti pervenuti ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), ai fini della partecipazione del Consiglio medesimo alla fase ascendente di formazione degli atti normativi dell’Unione europea;
b) in coordinamento con le commissioni permanenti competenti per materia, anche raccordandosi con i competenti uffici della Giunta regionale, provvede, ai sensi dell’articolo 25 della l. 234/2012, a formulare le osservazioni concernenti la verifica del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 8 della medesima legge sugli atti dell’Unione europea, pervenuti al Consiglio regionale;
c) trasmette le osservazioni formulate ai sensi delle lettere a) e b) al Presidente del Consiglio regionale ai fini del loro invio alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare, nonché ai fini della contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in applicazione dell’articolo 25 della l. 234/2012;
d) esprime parere referente sulla legge europea regionale prevista dall’articolo 7 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana). Su tale legge, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza, è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti ai sensi dell’articolo 44;
e) esprime parere secondario sugli atti regionali attuativi degli atti dell’Unione Europea e su quelli di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea;
f) provvede, per quanto compatibili, all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 32;
g) assicura il supporto trasversale alle commissioni permanenti e all’ufficio di presidenza fornendo documentazione di approfondimento sulle tematiche di rilievo dell'Unione europea;
h) svolge l’analisi dei fondi europei e del loro utilizzo da parte della Regione;
i) cura studi e ricerche sulle politiche europee e sulle tematiche internazionali.
Articolo 62 ter
Composizione e durata in carica della commissione politiche europee e relazioni internazionali (7)

Articolo inserito con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 5.

1. La commissione politiche europee e relazioni internazionali è composta secondo le modalità e le procedure di cui all’articolo 27.
2. Possono far parte della commissione anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.
3. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il vicepresidente segretario secondo le modalità di cui all’articolo 30.
4. Per quanto non diversamente stabilito, alla commissione politiche europee e relazioni internazionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.
Art. 63
- Composizione e durata in carica della commissione di controllo
1. La commissione di controllo è composta secondo le modalità e le procedure dell’articolo 27.
2. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il vicepresidente segretario.
3. Il presidente è eletto sulla base di una proposta presentata dai commissari di opposizione. In caso di una pluralità di proposte, il presidente è eletto sulla base della proposta presentata dai commissari appartenenti ai gruppi maggiormente rappresentativi nel Consiglio regionale.
4. Il presidente e gli altri componenti dell’ufficio di presidenza sono eletti ai sensi dell’articolo 30 fermo restando che in ciascuna delle liste presentate è candidato alla carica di presidente il soggetto indicato nella proposta di cui al comma 3.
5. Per quanto non diversamente stabilito, alla commissione di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.
Art. 64
- Competenze della commissione di controllo
1. I compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali di cui all’articolo 20, comma 1, dello Statuto, sono esercitati verificando la coerenza dei procedimenti ed il rispetto complessivo del programma regionale di sviluppo e del documento di economia e finanza regionale, ferma la competenza delle altre commissioni permanenti per la verifica nel merito degli effetti prodotti relativamente alle materie di rispettiva competenza; verifica, altresì, il rispetto da parte della Giunta degli obblighi informativi derivanti da clausole valutative.
2. La commissione di controllo svolge funzioni consultive sugli atti di programmazione ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto
3. Il programma regionale di sviluppo e il documento di economia e finanza regionale, sono trasmessi alla commissione di controllo ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
4. Le funzioni di controllo di cui al comma 1, sono esercitate anche con la presentazione di relazioni al Consiglio relative allo stato di attuazione di piani e programmi regionali.
5. La commissione di controllo riceve il bilancio di previsione, le variazioni e l’assestamento, la legge di stabilità e le successive modifiche, sulle quali può formulare, entro trenta giorni, osservazioni alla commissione competente in materia di finanze e bilancio per i profili di coerenza con i documenti di programmazione generale.
6. La commissione di controllo svolge funzioni referenti sui rendiconti della Giunta e del Consiglio.
7. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale di cui all’articolo 20, comma 3, dello Statuto, la commissione di controllo trasmette relazioni almeno una volta l’anno al Consiglio.
8. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 7, sono esercitate anche con riferimento al patrimonio degli enti dipendenti dalla Regione e al programma e al rendiconto sull’attività contrattuale della Giunta e degli enti dipendenti.
Art. 65
- Pareri della commissione di controllo
1. La commissione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto, esprime motivato parere preventivo al Consiglio sulla coerenza con la programmazione regionale delle proposte di atti sottoposte alla approvazione del Consiglio stesso.
2. Il Presidente del Consiglio, ai fini di cui al comma 1, assegna alla commissione di controllo le proposte di atti relativi agli strumenti della programmazione generale e di settore previsti dalla normativa e dal programma regionale di sviluppo. Le stesse proposte sono assegnate dal Presidente del Consiglio, contestualmente, alle commissioni competenti.
Art. 66
- Procedimento per i pareri della commissione di controllo
1. Il parere preventivo di cui all'articolo 65, è espresso dalla commissione di controllo entro trenta giorni dall'assegnazione.
2. Nel caso in cui il soggetto proponente l'atto manifesti l'urgenza, il Presidente del Consiglio, valutata la richiesta, può stabilire che la commissione di controllo esprima il parere in un termine ridotto, comunque non inferiore a quindici giorni.
3. Decorso il termine senza che il parere sia stato emesso, si intende che la commissione di controllo non ritiene di esprimerne alcuno.
4. Il parere della commissione di controllo contrario all'approvazione di una proposta determina, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto, l'improcedibilità della medesima, salva espressa conferma dell'organo che l'ha deliberata. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione al proponente dell'atto e alla commissione competente dell'interruzione del procedimento.
5. Qualora il proponente l'atto modifichi la proposta, la commissione di controllo deve esprimersi entro quindici giorni dalla data di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che accolgano parzialmente le osservazioni della commissione di controllo.
6. Nel caso di parere contrario della commissione di controllo sull'atto modificato, questo è comunicato alla commissione competente e al Presidente del Consiglio. La commissione competente procede quindi all'esame della proposta.
7. I pareri formulati dalla commissione di controllo accompagnano la proposta nelle diverse fasi del procedimento e sono assunti a corredo della medesima per l'esame in aula.
8. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione di controllo ha espresso il parere preventivo di cui all’articolo 65 sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali, la commissione di controllo può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.
Art. 67
- Trasmissione atti alla commissione di controllo
1. La Giunta trasmette al Consiglio, per l'invio alla commissione di controllo, tutti gli atti adottati in materia di gestione del patrimonio, programmazione e bilancio.
2. Ai fini dell’esercizio della vigilanza sul programma e sul rendiconto dell’attività contrattuale, la Giunta trasmette altresì a titolo conoscitivo al Consiglio, per l'invio alla commissione di controllo, tutti gli atti adottati in materia di appalti e contratti.
3. La Giunta trasmette inoltre, su richiesta della commissione, gli atti adottati dai dirigenti nelle materie di cui ai commi 1 e 2.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.