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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO IV
- Gruppi consiliari
Art. 12
- Adesione ai gruppi politici consiliari e loro composizione
1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.
2. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, i consiglieri che intendono costituire un gruppo consiliare devono dichiararlo congiuntamente al Presidente del Consiglio, indicandone la denominazione. I consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso della legislatura, devono dichiarare entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di surroga a quale gruppo consiliare intendono aderire, previa accettazione del gruppo prescelto.
3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi è assegnato di diritto dal Presidente del Consiglio al gruppo misto.
Art. 13
- Modalità e termini per la costituzione dei gruppi consiliari
1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare deve procedere all'elezione del presidente, del vicepresidente e del tesoriere.
2. Il presidente eletto dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dell’esito dell’elezione e contestualmente comunica l’appartenenza del gruppo alla maggioranza o alle minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.
3. La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio con le modalità, i contenuti e per gli effetti di cui al comma 2.
4. Il consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso, è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio, previa accettazione del presidente del gruppo prescelto.
Art. 14
- Regolamento interno dei gruppi consiliari
1. Entro novanta giorni dalla propria costituzione, ciascun gruppo consiliare approva un regolamento interno.
2. Il regolamento, sottoscritto da tutti i componenti del gruppo, è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio.
Art. 15
- Gruppo misto
1. Il consigliere componente del gruppo misto dichiara al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza, all'opposizione o alle altre minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.
2. Il gruppo misto elegge il presidente e può eleggere un vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.
3. Ad ogni nuova adesione, il gruppo misto può procedere, a richiesta di un componente, al rinnovo dell’elezione di cui al comma 2.
4. I consiglieri componenti del gruppo misto che aderiscono a partiti o movimenti politici, possono associare, in ogni documento ufficiale, la denominazione del movimento o partito alla dicitura gruppo misto, separate da un trattino.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo o da altre disposizioni speciali del presente regolamento, si applicano al gruppo misto le ordinarie disposizioni in materia di gruppi consiliari.
Art. 16
- Funzionamento dei gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento. Ai fini dell’esercizio delle funzioni stesse, è assicurata ai gruppi, in relazione al numero dei rispettivi consiglieri, la disponibilità di locali, attrezzature e personale nei limiti previsti dalla normativa che regola la materia.
2. Il finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari, mediante contributi a carico del bilancio regionale, è disciplinato con legge regionale. Si applicano al finanziamento dei gruppi consiliari le disposizioni statali che vietano l’erogazione di finanziamenti e contributi ai partiti politici da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società a partecipazione pubblica.
3. I contributi ai gruppi consiliari, previsti dalla legge regionale di cui al comma 2, non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni organizzative o raggruppamenti interni. È ammessa l’utilizzazione dei contributi regionali per pagamenti, a favore di tali organi, articolazioni o raggruppamenti, a titolo di quota di partecipazione a spese effettivamente sostenute per specifiche e documentate iniziative svolte congiuntamente su argomenti di interesse regionale.
4. I gruppi consiliari non possono altresì utilizzare i contributi regionali per corrispondere ai consiglieri compensi per prestazioni d’opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.
Art. 17
- Rendiconto dei gruppi consiliari
1. La redazione, la sottoscrizione e la trasmissione dei rendiconti annuali delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dai singoli consiglieri componenti del gruppo misto sono effettuate ai sensi della normativa che regola la materia.
Art. 18
- Presidente, vicepresidente e tesoriere del gruppo consiliare
1. Il presidente del gruppo consiliare rappresenta il gruppo stesso, risponde della sua gestione, esercita le funzioni stabilite dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge.
2. Il vicepresidente del gruppo consiliare coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo in caso di assenza o impedimento.
3. Il tesoriere del gruppo consiliare cura la gestione dei fondi e del patrimonio del gruppo e collabora con il presidente nella redazione del rendiconto annuale delle spese sostenute, fatte salve le disposizioni speciali previste per il gruppo misto.
Art. 19
- Nomina, revoca, dimissioni del portavoce dell’opposizione
1. Qualora ne sia richiesta l’istituzione, il portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2, dello Statuto, è un consigliere nominato dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza che comprende il maggior numero di consiglieri non facenti parte della maggioranza e che risulta pertanto maggiormente rappresentativa. Tale coalizione è costituita tramite comunicazione congiunta dei presidenti dei gruppi interessati al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, convoca l’assemblea dei consiglieri appartenenti ai gruppi della coalizione di opposizione, per la nomina del portavoce. L’assemblea nomina il portavoce a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per le prime due votazioni e a maggioranza dei votanti nella terza votazione.
3. Nel caso in cui un gruppo della coalizione, mediante comunicazione del proprio presidente al Presidente del Consiglio, dichiari di ritirare la propria adesione alla coalizione stessa, il portavoce dell’opposizione permane nella sua carica se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) se a seguito del ritiro permane una coalizione di almeno due gruppi;
b) se tale coalizione residua comprende sempre il maggior numero di consiglieri di minoranza;
c) se il portavoce non appartiene al gruppo che ha dichiarato il proprio ritiro.
4. Nel caso in cui le condizioni di cui al comma 3 non ricorrano, se comunque residua o si forma nuovamente una coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa, questa procede alla nomina del portavoce con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
5. Il portavoce dell’opposizione può essere revocato dall’assemblea che lo ha nominato con lo stesso quorum con il quale è stato nominato. A tal fine l’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio su richiesta congiunta dei presidenti dei gruppi della coalizione oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri appartenenti alla coalizione stessa.
6. Il portavoce dell’opposizione, nel caso in cui aderisca ad un gruppo diverso da quello di appartenenza alla data della nomina, ma sempre appartenente alla coalizione che lo ha nominato, può essere revocato nel modo indicato al comma 5.
7. Il portavoce dell’opposizione, nel caso in cui aderisca ad un gruppo diverso da quello di appartenenza alla data della nomina, e non appartenente alla coalizione che lo ha nominato, decade e si provvede alla nuova nomina ai sensi dei commi 1 e 2.
8. In caso di dimissioni del portavoce, comunicate al Presidente del Consiglio, si provvede ad una nuova nomina nei modi indicati ai commi 1 e 2.
Art. 20
- Funzioni del portavoce dell’opposizione
1. Il portavoce dell'opposizione:
a) ha facoltà di richiedere che si svolgano indagini conoscitive nel limite di due l'anno e che il Presidente del Consiglio richieda al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni su questioni di rilevante interesse generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto;
b) ha facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il documento di economia e finanza regionale (DEFR), il bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione, gli atti di programmazione generale;
c) ha diritto di replica alle comunicazioni del Presidente della Giunta;
d) può formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare un’interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Giunta su questioni di rilevante interesse generale;
e) partecipa alle riunioni della conferenza di programmazione dei lavori.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.