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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO III
- Attribuzioni della Presidenza
Art. 8
- Funzioni del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori in modo da assicurarne il buon andamento facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai consiglieri segretari, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
2. Il Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio in giudizio nei casi previsti dalla legge;
b) cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;
c) convoca e presiede l’ufficio di presidenza del Consiglio e la conferenza di programmazione dei lavori di cui all’articolo 79, programma i lavori del Consiglio e ne cura l’efficienza;
d) garantisce l’esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell’opposizione, assicura il raccordo tra gli organi consiliari;
e) dichiara l’improcedibilità delle proposte di legge regionale nei casi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento;
f) comunica al Presidente della Giunta gli adempimenti degli organi di governo della Regione conseguenti ad atti di sindacato ispettivo e di indirizzo approvati dal Consiglio o derivanti da leggi o regolamenti, informando il Consiglio degli eventuali ritardi;
g) convoca e presiede le commissioni per la loro seduta di insediamento;
h) dichiara lo stato di impedimento permanente del Presidente della Giunta, accertato dal Consiglio nelle forme e modalità disciplinate dalla legge;
i) esercita tutte le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto, dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 9
- Funzioni dei vicepresidenti del Consiglio
1. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente del Consiglio nell’esercizio dei suoi compiti.
2. I vicepresidenti sostituiscono il Presidente del Consiglio nella direzione dei lavori consiliari in caso di assenza o impedimento.
3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, questi designa un vicepresidente a sostituirlo. In caso di mancata designazione, le funzioni vicarie sono assunte dal vicepresidente più anziano di età.
Art. 10
1. I quattro segretari del Consiglio sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute non pubbliche tenendo conto dei consiglieri iscritti a parlare; su richiesta del Presidente del Consiglio danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'Assemblea; svolgono l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla verifica dei testi approvati dal Consiglio.
2. I quattro segretari coadiuvano il Presidente del Consiglio nell'assicurare il regolare andamento delle sedute del Consiglio.
3. In caso di necessità il Presidente del Consiglio può chiamare un altro consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I segretari questori collaborano al mantenimento dell'ordine nelle sedute del Consiglio, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio.
5. I quattro segretari vigilano sulla gestione dell'amministrazione consiliare, in applicazione delle direttive dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.
Art. 11
- Funzioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio
1. L'ufficio di presidenza è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio; coadiuva il Presidente nel garantire il rispetto delle norme del regolamento, nel tutelare e assicurare le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze, nel curare l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantenendo i rapporti con queste e con i gruppi consiliari. L’ufficio di presidenza delibera, nei casi previsti dal presente regolamento, le sanzioni nei confronti dei consiglieri.
2. L’ufficio di presidenza:
a) delibera la promozione del contenzioso e la resistenza in giudizio del Consiglio;
b) propone al Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto del Consiglio;
c) determina gli obiettivi strategici per la struttura consiliare;
d) attua gli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Consiglio e svolge le altre funzioni previste dalla legge sull’autonomia consiliare, nel rispetto delle corrette procedure di relazioni sindacali;
e) autorizza le iniziative delle commissioni che comportano spesa;
f) determina l’oggetto e le modalità per le attività di valutazione di cui all’articolo 32, comma 4;
g) nomina e revoca il segretario generale del Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio;
h) promuove, di norma, le proposte di regolamenti interni e le proposte di legge su materie concernenti il funzionamento e le strutture del Consiglio;
i) esamina le questioni in materia di interpretazione del regolamento e le altre questioni ad esso sottoposte dal Presidente del Consiglio;
l) esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle leggi.
3. Il segretario dell'ufficio di presidenza è il segretario generale del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.