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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO II
- Costituzione dell'ufficio di presidenza del Consiglio
Art. 4
- Composizione e durata in carica dell’ufficio di presidenza del Consiglio
1. L'ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore. (17)

Parole così sostituite con reg. int. c.r. 4 aprile 2023, n. 34, art. 1.

Nella composizione sono garantite la proporzione tra maggioranza e minoranze e la presenza di entrambi i generi.
2. Salvo il caso di dimissioni, di decadenza o di sospensione dalla carica di consigliere, i componenti dell’ufficio di presidenza rimangono in carica per trenta mesi e sono rieleggibili.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i componenti dell’ufficio di presidenza, ad eccezione del Presidente, decadono altresì dalla carica nelle seguenti ipotesi:
a) riduzione della consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza di almeno la metà dei componenti;
b) cambiamento dell’appartenenza del gruppo consiliare alla maggioranza o alle minoranze.
4. Il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma 3 determina la decadenza di diritto dalla carica di componente dell’ufficio di presidenza. La relativa sostituzione è iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio che provvede ad integrare la composizione dell’ufficio di presidenza, potendo anche riconfermare il componente decaduto.
5. Può essere presentata una mozione motivata di sfiducia verso uno o più componenti dell’ufficio di presidenza se sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio; la mozione di sfiducia nei confronti degli altri componenti dell’ufficio di presidenza è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione e dopo venti giorni da questa e il Presidente della Giunta non partecipa al voto. Se la mozione è approvata, il consigliere sfiduciato decade dalla carica ed il Consiglio elegge nella stessa seduta il componente o i componenti in sostituzione di quelli decaduti. Il componente sfiduciato non può essere rieletto. Per le modalità di voto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.
6. L’ufficio di presidenza esercita le proprie funzioni fino alla prima riunione del nuovo ufficio di presidenza o, al termine della legislatura, fino al giorno antecedente la prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
7. Le dimissioni di un componente dell’ufficio di presidenza hanno efficacia dalla deliberazione consiliare di presa d’atto.
Art. 5
- Elezione del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei componenti; dal terzo è sufficiente la maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente del Consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile; allo stesso si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 5 e 6.
Art. 6
- Elezione dei vicepresidenti e dei segretari del Consiglio
1. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari del Consiglio sono eletti subito dopo il Presidente del Consiglio a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età. (18)

Comma così sostituite con reg. int. c.r. 4 aprile 2023, n. 34, art. 2.

2. Con le stesse modalità si procede nelle elezioni suppletive, sia che si debba rinnovare l'intero ufficio di presidenza, sia che se ne debbano sostituire uno o più componenti.
Art. 7
- Operazioni di voto per l'elezione dei componenti dell’ufficio di presidenza del Consiglio
1. Nel caso di rinnovo totale dell’ufficio di presidenza del Consiglio, le operazioni di voto avvengono in seduta pubblica e sono dirette dall'ufficio di presidenza provvisorio di cui all’articolo 3, comma 3.
2. Nel caso di sostituzione del Presidente del Consiglio o di singoli componenti dell'ufficio di presidenza, le operazioni di voto avvengono in seduta pubblica e sono dirette dai membri dell'ufficio di presidenza rimasti in carica.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.