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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO XVIII
- Altri procedimenti
Art. 157
- Approvazione del programma regionale di sviluppo
1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) e le sue eventuali modifiche sono approvati dal Consiglio con risoluzione votata per appello nominale, ai sensi dell’articolo 121, comma 1.
2. Il PRS è assegnato alla commissione competente per materia e su di esso è richiesto il parere di merito per gli aspetti di competenza di tutte le altre commissioni permanenti.
3. Il parere di merito è vincolante per la commissione referente per i soli aspetti di competenza della commissione che lo ha espresso. Tale parere è espresso nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, si procede in assenza del parere.
4. Il presidente della commissione referente, qualora la stessa rilevi che due o più pareri di merito contengano previsioni contrastanti, promuove il riesame della questione da parte delle commissioni interessate affinché, anche congiuntamente, presentino, nel termine di quindici giorni, un nuovo parere. Decorso inutilmente tale termine, la commissione referente decide in merito.
5. I termini previsti dai commi 3 e 4 possono essere prorogati o abbreviati dal Presidente del Consiglio.
6. La commissione competente per materia, unitamente al parere referente e ai pareri di merito espressi dalle altre commissioni, trasmette al Presidente del Consiglio la proposta della risoluzione di approvazione del PRS per l’iscrizione all’ordine del giorno dell’aula.
Art. 158
- Approvazione del documento di economia e finanza regionale
1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento sono approvati dal Consiglio con deliberazione votata per appello nominale, ai sensi dell’articolo 121, comma 1.
2. Alla procedura di approvazione del DEFR si applicano le disposizioni dell’articolo 157 riducendo a venti giorni il termine di trenta e a sette giorni il termine di quindici.
3. Gli eventuali pareri di altri organismi sono resi nel termine di quindici giorni dall’assegnazione. Scaduto il termine si procede in assenza dei pareri medesimi.
Art. 159
- Approvazione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e del bilancio regionale
1. Le proposte di legge di stabilità e di approvazione del bilancio e quelle di loro variazione sono assegnate alla commissione competente per materia e su di esse è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza. I pareri secondari sui provvedimenti di variazione sono espressi entro quindici giorni dall'assegnazione. Decorso il termine si applica la disposizione di cui all’articolo 44, comma 4. I pareri secondari sono allegati al parere della commissione competente per materia.
2. Gli ordini del giorno attinenti al bilancio di cui al comma 1, possono essere presentati nelle commissioni oppure in aula; se approvati dalle commissioni sono allegati al parere referente.
3. Le proposte di legge collegate alla legge di stabilità ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) sono assegnate alle rispettive commissioni competenti per materia e su di esse è richiesto il parere istituzionale di cui all’articolo 46 del presente regolamento. In deroga allo stesso articolo 46, il parere istituzionale è espresso entro quindici giorni dall’assegnazione, decorsi i quali si applica la disposizione di cui all’articolo 44, comma 4.
4. Nel caso in cui sulle proposte di legge collegate alle legge di stabilità siano richiesti pareri obbligatori e pareri secondari, questi sono espressi entro quindici giorni dall’assegnazione.
5. Le commissioni referenti, sulle proposte di legge collegate alla legge di stabilità esauriscono i propri lavori in tempo utile per l’iscrizione di tali proposte all’ordine del giorno della sessione del Consiglio dedicata all’approvazione della stessa legge di stabilità e di bilancio. In ogni caso, tali proposte sono comunque iscritte al suddetto ordine del giorno anche qualora le commissioni referenti non abbiano esaurito i propri lavori.
6. Il bilancio è approvato dal Consiglio per appello nominale ai sensi dell’articolo 121, comma 1.
7. I provvedimenti di assestamento del bilancio sono inviati per conoscenza alle commissioni permanenti.
Art. 160
- Approvazione del rendiconto generale
1. I documenti attinenti al rendiconto generale vengono assegnati dal Presidente del Consiglio alla commissione di controllo. La commissione riferisce al Consiglio con relazione scritta.
2. Il rendiconto generale è approvato dal Consiglio per appello nominale ai sensi dell’articolo 121 comma 1.
Art. 161
- Parere sui bilanci preventivi degli enti dipendenti
1. La Giunta trasmette al Presidente del Consiglio, ai fini dell’espressione del parere di cui all'articolo 37, comma 2, dello Statuto, la proposta di deliberazione, accompagnata dal bilancio preventivo dell'ente, azienda o altro organismo dipendente dalla Regione. Il Presidente del Consiglio assegna l’atto alla commissione competente per materia che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che la commissione abbia espresso alcun parere, il rappresentante della Giunta può chiedere l’iscrizione della proposta all’ordine del giorno nel corso della conferenza di programmazione dei lavori per l’esame e approvazione in aula.
Art. 162
- Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell’Sito esternoarticolo 75 della Costituzione
1. Quando la Giunta o un consigliere propongono di richiedere un referendum abrogativo su iniziativa di cinque consigli regionali, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 75 della Costituzione , il Presidente del Consiglio sottopone la richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori per l’iscrizione della proposta all'ordine del giorno della prima o seconda seduta successiva alla presentazione.
2. Il Consiglio può deliberare di discutere la proposta immediatamente oppure di inviarla all'esame della commissione permanente competente in materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si riferisca a materie escluse dalla competenza delle commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una commissione speciale ai sensi dell'articolo 59.
3. Nel caso che il Consiglio deliberi di trasmettere la proposta ad una commissione permanente o speciale, questa deve riferire al Consiglio entro quindici giorni dalla deliberazione.
4. Il Presidente del Consiglio, entro sette giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai presidenti dei consigli delle altre regioni.
5. Lo stesso Presidente comunica tempestivamente al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengono da altre regioni.
Art. 163
- Richiesta di referendum costituzionale
1. Le disposizioni dell’articolo 162 si applicano anche alle richieste di referendum sulle leggi di revisione della Costituzione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 138, secondo comma, della Costituzione .
Art. 164
- Referendum consultivo
1. Tre consiglieri possono richiedere che una proposta di legge regionale sia sottoposta al referendum consultivo ai sensi dell’articolo 76, comma 2, dello Statuto.
2. La richiesta può essere formulata dopo che la commissione competente ha trasmesso all’aula il parere di cui all’articolo 47.
Art. 165
- Confronto della Giunta su atti di competenza consiliare
1. Il Presidente della Giunta, qualora decida di attivare, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, su atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, fasi formali di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali per verificare i rispettivi orientamenti, trasmette al Presidente del Consiglio un documento preliminare idoneo a fornire al Consiglio un esauriente quadro conoscitivo, di fatto e di diritto, inerente a tali atti, nonché le motivazioni, le finalità e gli strumenti degli interventi da essi previsti.
2. Il documento preliminare di cui al comma 1 è assegnato per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo, alla commissione competente per materia, oppure direttamente all'aula, su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.
3. Il termine per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo di cui al comma 2, è di trenta giorni dall'assegnazione, salvo diversa indicazione della conferenza di programmazione dei lavori e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno.
4. Il Presidente del Consiglio trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta gli eventuali atti di indirizzo approvati insieme a quelli votati e non approvati.
5. Gli atti di indirizzo di cui al comma 4, sono portati a conoscenza delle parti in sede di confronto.
6. Il Presidente della Giunta, quando trasmette al Consiglio gli atti di competenza consiliare sui quali si è svolto il confronto, dà conto dello svolgimento e degli esiti del confronto stesso, con particolare riferimento agli indirizzi espressi dal Consiglio.
7. In relazione al documento preliminare unitario relativo alla proposta di legge di stabilità ed alle leggi ad essa collegate, presentato dalla Giunta ai sensi del presente articolo, il Consiglio può approvare, ai sensi del comma 2, atti di indirizzo per esprimere la sua contraria valutazione in merito alla qualificazione di determinate leggi come collegate alla legge di stabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, commi 2, 3 e 4, della l.r. 1/2015 .
Art. 165 bis
1. I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea sono organizzati nell’ambito della sessione europea annuale.
2. La sessione europea annuale è convocata entro il mese di marzo di ogni anno e prevede l’esame degli strumenti di programmazione politica delle istituzioni europee, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012, della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione europea e della legge europea regionale.
Art. 166
- Esame delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea
1. Nell’ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell’Sito esternoarticolo 136 della Costituzione , l’illegittimità parziale o totale di una legge della Regione, il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la sentenza.
2. La sentenza di cui al comma 1 è distribuita a tutti i consiglieri e inviata alla commissione competente.
3. La commissione, sentito l’assessore competente, può adottare entro trenta giorni una proposta di risoluzione da sottoporre all’aula sull’eventuale necessità di iniziative legislative, indicandone i contenuti essenziali, ferma restando la facoltà della Giunta di effettuare comunicazioni al Consiglio su proprie eventuali iniziative in materia.
4. L’eventuale iniziativa legislativa è inserita nel calendario dei lavori.
5. Il Presidente del Consiglio comunica altresì al Consiglio, non appena acquisite, le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea che comportano obblighi di adempimento per la Regione.
6. Le sentenze di cui al comma 5, sono distribuite a tutti i consiglieri e inviate alla commissione competente.
7. Per l’adempimento delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4, nonché le disposizioni in materia di legge comunitaria regionale.
Art. 167
- Esame delle relazioni degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio
1. Le relazioni periodiche degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio, previste per legge o norma statutaria, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti e distribuite a tutti i consiglieri.
2. Le commissioni competenti, esaminate tali relazioni, possono proporre al Consiglio una risoluzione in merito alle relazioni stesse entro quarantacinque giorni dall’assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, le relazioni sono iscritte a cura del Presidente del Consiglio all’ordine del giorno della prima seduta utile.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.