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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO XVI
- Disposizioni di attuazione della legge regionale sulla qualità della normazione
Art. 150
- Documentazione a corredo dell’istruttoria
1. Sulle proposte di atti assegnate alle commissioni, le strutture competenti all’istruttoria degli atti predispongono la scheda di legittimità, la scheda di fattibilità e altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo della proposta e delle sue finalità.
2. La scheda di legittimità è predisposta su tutti gli atti sottoposti all’esame delle commissioni dalle competenti strutture per l’assistenza giuridico-legislativa e contiene i seguenti elementi:
a) osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale e statutaria, alla conformità delle disposizioni rispetto alla disciplina europea e nazionale, nonché alla normativa riguardante le autonomie locali e al rispetto del principio di sussidiarietà;
b) osservazioni sul rispetto delle regole di tecnica legislativa adottate con deliberazione dell’ufficio di presidenza, con particolare riferimento alla chiarezza e semplicità del linguaggio normativo, alle tecniche di modificazione e di abrogazione espressa delle disposizioni vigenti e alla correttezza dei riferimenti normativi contenuti;
c) eventuali proposte tecniche di modifiche necessarie a garantire l’omogeneità giuridica del testo.
3. La scheda di fattibilità è redatta su iniziativa della competente struttura o su richiesta dei commissari e contiene, tra l’altro:
a) l’analisi delle potenziali criticità, con particolare riguardo all’accertamento della presenza e dello stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare la norma;
b) gli elementi di valutazione delle politiche con eventuale proposta di clausola valutativa;
c) l’analisi finanziaria;
d) osservazioni sulla relazione di analisi di impatto della regolazione (AIR), se presente.
4. Ulteriore documentazione utile può essere redatta su richiesta dei commissari oppure su iniziativa delle strutture di assistenza.
Art. 151
- Cura della qualità della normazione
1. Il presidente della commissione, coadiuvato dall’ufficio di presidenza della stessa, assicura che gli atti approvati dalla commissione rispettino i principi e le disposizioni in materia di qualità normativa e tecnica legislativa.
2. Ai fini del comma 1, il presidente della commissione, quando necessario, in particolare dispone che gli atti in approvazione dalla commissione siano:
a) divisi in più articoli, per evitare articoli con un numero eccessivo di commi e di disposizioni;
b) riformulati sotto il profilo linguistico, per evitare formulazioni oscure o equivoche;
c) corretti nella coerenza tra la motivazione e le corrispondenti disposizioni normative e non contenenti norme intruse, estranee alla motivazione ed alle finalità dell’atto;
d) corretti nella redazione, secondo le regole tecniche per la redazione dei testi normativi adottate dal Consiglio.
3. Il presidente della commissione può disporre altresì interventi di mero coordinamento tecnico dei testi approvati dalla commissione, anche per quanto attiene alla coerenza tra motivazione e corrispondenti disposizioni normative.
4. Gli uffici deputati all’assistenza alla commissione coadiuvano il presidente della commissione nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.
Art. 152
- Procedure per la votazione dei testi unici
1. In merito ai testi unici legislativi, il parere referente reso al Consiglio dalla commissione competente indica se il testo unico o alcune sue parti hanno carattere di mero coordinamento compilativo. Su tali testi unici o loro parti il Consiglio si esprime con un unico voto.
2. Su testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale, il Consiglio si esprime nelle forme ordinarie.
Art. 153
- Strumenti di analisi preventiva degli atti normativi
1. Per l’AIR relativa alle proposte di legge di iniziativa consiliare, si applicano i criteri di inclusione e i casi di esclusione individuati dalla Giunta per le proposte di propria iniziativa.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l’effettuazione dell’AIR può essere richiesta dalle commissioni consiliari interessate all’interno del programma predisposto ai sensi dell’articolo 33.
3. La richiesta deve indicare le strutture interne, le strutture della Giunta e le collaborazioni con l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) o altri istituti di ricerca scientifica da attivare per effettuare l’AIR.
4. L’analisi di fattibilità è svolta dalle competenti strutture tecniche su tutte le proposte di legge regionale all’esame delle commissioni consiliari, con esclusione delle proposte di legge di bilancio e successive variazioni e della proposta di legge di approvazione del rendiconto generale, attraverso la redazione della relativa scheda per la commissione referente.
Art. 154
- Procedure per la valutazione di impatto della regolazione
1. L’ufficio di presidenza individua annualmente, sulla base del programma predisposto dalle commissioni ai sensi dell’articolo 33, una o più leggi o politiche regionali sulle quali effettuare la verifica di impatto della regolamentazione (VIR), volta all’analisi dei risultati e degli effetti sui destinatari degli interventi, e ne definisce gli ambiti, le modalità, gli strumenti di ricerca, le collaborazioni con l’ IRPET o altri istituti di ricerca e le relative risorse. Per lo svolgimento delle attività di valutazione il Consiglio si avvale anche della documentazione prodotta in attuazione delle clausole valutative introdotte nelle leggi regionali, nonché delle risultanze delle consultazioni e dei confronti con le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali effettuate dalle commissioni consiliari.
2. L’ufficio di presidenza effettua l’individuazione di cui al comma 1, prendendo a riferimento in particolare le leggi sottoposte ad analisi di impatto della regolazione ex ante da parte della Giunta nonché quelle approvate a seguito di iniziativa legislativa consiliare.
3. I documenti prodotti nell’ambito dell’attività di valutazione sono trasmessi alla commissione consiliare competente. Il presidente della commissione ne dà comunicazione ai commissari nella prima seduta utile, al fine di assumere le determinazioni al riguardo.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.