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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO XV
- Procedimento legislativo
Art. 125
- Presentazione delle proposte di legge
1. La presentazione delle proposte di legge avviene mediante il loro invio al Presidente del Consiglio.
2. Le proposte di legge devono essere composte da un preambolo e da uno o più articoli e devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione.
3. Le proposte di legge che comportano spese o minori entrate, devono indicare l'ammontare della spesa o minore entrata, nonché i mezzi per farvi fronte, proponendo le conseguenti variazioni di bilancio.
4. Se una proposta di legge è priva degli elementi di cui ai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio invita il proponente a completare entro un congruo termine la documentazione oppure ad indicare la quantificazione e la copertura delle maggiori spese o minori entrate, potendosi anche avvalere a tali fini della collaborazione tecnica degli uffici. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dichiara la proposta di legge improcedibile.
5. Se una proposta di legge è manifestamente in contrasto con l’ordinamento giuridico, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare al testo normativo, entro un congruo termine, le necessarie modifiche di adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dichiara la proposta di legge improcedibile.
6. Le proposte di legge e gli articoli che le compongono devono avere contenuto omogeneo. Le proposte di legge di manutenzione o semplificazione dell’ordinamento devono avere contenuto omogeneo con tali finalità.
7. Le proposte di legge sono annunciate al Consiglio di norma nella prima seduta successiva alla data di presentazione.
Art. 126
- Procedura abbreviata per casi di urgenza ai sensi dell’articolo 40, comma 2, dello Statuto
1. La proposta di legge per la quale la Giunta, contestualmente alla presentazione, chiede motivatamente la procedura d’urgenza, è sottoposta, al più presto, dal Presidente del Consiglio alla conferenza di programmazione dei lavori che verifica l’effettiva sussistenza dei motivi dell’urgenza.
2. Sulla proposta di legge di cui al comma 1, la Giunta non effettua procedure formali di concertazione o confronto ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto e, conseguentemente, su di essa non è svolta la procedura di informazione preventiva al Consiglio, di cui allo stesso articolo 48 ed all’articolo 165 del presente regolamento.
3. Ai fini del presente articolo costituiscono in particolare motivi di urgenza i termini brevi a provvedere imposti da sopravvenute norme statali o europee, i provvedimenti di primo intervento connessi a calamità naturali, i provvedimenti volti a fronteggiare l’improvviso verificarsi di situazioni emergenziali di carattere economico, finanziario o sociale
4. La proposta di legge per la quale la conferenza di programmazione dei lavori, con il voto favorevole della maggioranza dei presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno i due terzi dei consiglieri, riconosce sussistenti i motivi d’urgenza, è assegnata alla commissione competente per materia che esprime il parere referente entro trenta giorni dall’assegnazione. Gli eventuali pareri istituzionale, secondari e di organismi consultivi, sono resi nel termine di quindici giorni dall’assegnazione. Scaduto il termine si procede in assenza dei pareri medesimi.
5. In ogni caso, scaduto il termine assegnato alla commissione referente, la proposta è iscritta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio anche in assenza del parere referente della commissione.
6. La conferenza di programmazione dei lavori, in relazione agli specifici motivi d’urgenza riconosciuti, può stabilire eccezionalmente, sempre con la maggioranza di cui al comma 4, termini più brevi di quelli di cui allo stesso comma 4, oppure che la proposta sia esaminata direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell’ordine del giorno della seduta di cui all’articolo 87. In quest’ultimo caso, le schede di legittimità e di fattibilità di cui all’articolo 150 sono distribuite ai consiglieri all’inizio della seduta.
Art. 127
- Procedimento per le proposte d’iniziativa popolare
1. Le proposte di legge regionale di iniziativa popolare, presentate ai sensi dell’articolo 74, comma 1, dello Statuto, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti per l'espressione dei relativi pareri, una volta ultimata l’istruttoria preliminare prevista dalla legge regionale che regola la materia.
2. Alle sedute della commissione consiliare referente partecipa una delegazione composta da un massimo di tre promotori, che illustra la proposta, assiste alla discussione e può, di volta in volta, intervenire nella stessa su autorizzazione del presidente della commissione.
3. Ai sensi dell' articolo 74, comma 3, dello Statuto, il Consiglio vota nel merito la proposta di cui al comma 1, entro nove mesi dalla sua presentazione. Se non già esaminata, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno dell’ultima seduta utile prima della scadenza del termine e trattata con precedenza su ogni altro argomento.
Art. 128
- Temporanea improcedibilità degli atti respinti
1. Fatte salve decisioni difformi della conferenza di programmazione dei lavori, assunte con il voto favorevole dei presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno due terzi dei consiglieri, non possono essere esaminate dal Consiglio proposte di atti che riproducono sostanzialmente il contenuto di atti precedentemente respinti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla data in cui il Consiglio si è espresso negativamente sugli stessi.
2. Non costituisce riproduzione sostanziale del contenuto dell’atto la modifica dei nominativi nelle proposte di nomina o designazione.
Art. 129
- Proposta di stralcio
1. Iniziato l’esame di una proposta di legge, ciascun consigliere può chiedere che uno o più articoli o commi, quando suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa, siano stralciati dal testo e non esaminati.
2. Sulla proposta l’assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.
3. Se l’assemblea delibera lo stralcio, le parti stralciate possono essere nuovamente presentate in forma di autonoma proposta di legge entro un mese da tale deliberazione. Trascorso tale termine si applica quanto previsto dall’articolo 128.
Art. 130
- Procedura sulle proposte di atti di iniziativa consiliare
1. Nel caso di proposte di atti di iniziativa consiliare non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e, nel caso di proposte di legge, ordini del giorno di non passaggio agli articoli.
2. Le proposte di atti di iniziativa consiliare sono iscritte al primo punto all’ordine del giorno delle sedute.
Art. 131
- Ritiro delle proposte di legge
1. Le proposte di legge all’esame del Consiglio possono essere ritirate prima della votazione degli articoli.
2. Per le proposte di legge di iniziativa della Giunta, il ritiro avviene su richiesta del Presidente o del Vicepresidente della Giunta.
3. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare, il ritiro avviene su richiesta scritta dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti sottoscrivono la richiesta, la proposta prosegue il suo iter a firma degli altri proponenti.
Art. 132
- Discussione generale
1. La trattazione di una proposta di legge in Consiglio ha inizio con una discussione generale sulle finalità e i principi fondamentali della proposta stessa.
Art. 133
- Presentazione ed esame di ordini del giorno
1. Nel corso dell'esame di una proposta di legge e fino alla chiusura della discussione generale, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della proposta stessa e recanti indirizzi nei confronti della Giunta.
2. Gli ordini del giorno sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento di cinque minuti.
3. Al termine della discussione generale la Giunta ed il relatore possono esprimere il loro parere sugli ordini del giorno. Successivamente gli ordini del giorno sono posti in votazione.
4. Prima di essere votati, gli ordini del giorno possono essere ritirati su dichiarazione unanime dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti dichiarano di ritirare l’ordine del giorno, questo è posto in votazione a firma degli altri proponenti.
5. Gli ordini del giorno presentati dai consiglieri che risultino assenti al momento della votazione decadono, a meno che non siano fatti propri da altri consiglieri.
Art. 134
- Ordini del giorno procedurali
1. Entro il termine di cui al comma 1 dell’articolo 133, un quinto dei consiglieri può proporre un ordine del giorno procedurale diretto ad impedire il passaggio a tale esame. Tale proposta deve essere votata prima degli altri ordini del giorno.
2. Se l’ordine del giorno procedurale è approvato dal Consiglio, l’esame della proposta di legge è rinviato alla seduta successiva o ad altra seduta su decisione della conferenza di programmazione dei lavori.
Art. 135
- Inammissibilità di ordini del giorno
1. Sono inammissibili ordini del giorno:
a) estranei all'oggetto della discussione;
b) formulati in termini sconvenienti;
c) in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione;
d) che impegnino gli organi regionali ad adempimenti manifestamente estranei alle loro competenze.
2. Il Presidente del Consiglio decide sull’ammissibilità degli ordini del giorno.
Art. 136
- Chiusura della discussione generale
1. Quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola, qualora lo richiedano, al rappresentante della Giunta ed al relatore.
2. La chiusura della discussione può anche essere richiesta da almeno dieci consiglieri. Sulla richiesta possono parlare un oratore a favore ed uno contro. La richiesta è accolta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. La richiesta non può essere presentata per le discussioni regolate ai sensi dell’articolo 101.
Art. 137
- Esame degli articoli
1. Esaurita la discussione generale di una proposta di legge e la votazione di eventuali ordini del giorno, il Consiglio passa alla trattazione dei singoli articoli e, articolo per articolo, degli eventuali emendamenti proposti dai consiglieri e dalla Giunta, e quindi degli allegati ad essi collegati.
2. Quando vi sia unanimità dell’assemblea, il Presidente del Consiglio può disporre che l’esame degli articoli abbia luogo in ordine diverso da quello numerico contenuto nella proposta di legge.
Art. 138
- Presentazione degli emendamenti
1. Gli emendamenti possono essere presentati al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente la seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di legge alla quale si riferiscono. Gli emendamenti sono di regola distribuiti ai consiglieri all'inizio della seduta.
2. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al comma 1 ed anche nel corso della seduta, prima che sia chiusa la discussione generale sulla proposta di legge, qualora siano sottoscritti da almeno tre consiglieri o siano presentati dal Presidente od altro componente della Giunta. Il Presidente del Consiglio può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l’opportunità, la presentazione di emendamenti in ogni momento, sino alla votazione dell’articolo cui si riferiscono.
3. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata, possono essere presentati esclusivamente entro il termine del comma 1, salvo il caso previsto al comma 4. Tali emendamenti sono comunicati dal Presidente del Consiglio, subito dopo la loro presentazione, al presidente della commissione competente per materia affinché questa verifichi, mediante attestazione della competente struttura della Giunta, la presenza della copertura finanziaria e il rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità. A tal fine la commissione può essere convocata in deroga alle procedure ordinarie e d’urgenza e gli esiti della verifica possono essere espressi, anche verbalmente, nel corso della seduta.
4. Il presidente della commissione competente per materia, il Presidente o altro componente della Giunta possono presentare emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata entro il termine del comma 2, attestando l’avvenuta verifica in ordine alla copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.
5. Ciascun consigliere ha diritto di aggiungere o di ritirare la propria sottoscrizione dagli emendamenti che sono stati presentati fino al passaggio in votazione di ciascuno di essi.
6. In caso di ritiro di una o più sottoscrizioni dei proponenti l’emendamento presentato ai sensi del comma 2 è posto in votazione solo se le sottoscrizioni non ritirate sommate a quelle eventualmente aggiunte sono almeno pari a tre.
7. In caso di assenza di tutti i proponenti al momento della votazione gli emendamenti sono dichiarati decaduti, salvo che gli stessi siano fatti propri da almeno altri tre consiglieri.
Art. 139
- Requisiti degli emendamenti
1. Gli emendamenti devono avere un contenuto determinato, omogeneo alla specifica parte di atto cui si riferiscono, e devono essere formulati secondo i principi di qualità normativa.
2. Non sono ammissibili gli emendamenti privi di ogni reale portata innovativa.
3. Il Presidente del Consiglio dichiara d’ufficio l’inammissibilità degli emendamenti che non rispondono ai requisiti del presente articolo e può disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano oggetto di coordinamento formale ai sensi dell’articolo 147.
Art. 140
- Raccordo tra emendamenti e preambolo
1. Gli emendamenti al testo di una proposta di legge, quando incidono sulla motivazione, devono contenere anche la relativa proposta di modifica del preambolo.
2. Emendamenti che modificano soltanto il testo del preambolo sono ammessi purché sia mantenuta la coerenza tra la motivazione e il testo dell’articolato.
3. Il Presidente del Consiglio dichiara inammissibili gli emendamenti in contrasto con le disposizioni dei commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 141.
Art. 141
- Rinvio in commissione
1. Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della discussione, anche in seguito alla presentazione di emendamenti, il Presidente del Consiglio può decidere il rinvio in commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti o dell’intero testo, con il compito di formulare una proposta coordinata entro un termine assegnato.
Art. 142
- Illustrazione degli emendamenti
1. L’emendamento presentato è illustrato da uno dei proponenti.
2. Dopo l’illustrazione, il Presidente od altro componente della Giunta ed il relatore hanno facoltà di esprimere il loro parere.
3. Dopo l’illustrazione e gli eventuali pareri di cui al comma 2, possono essere espresse dichiarazioni di voto con le modalità previste dall’articolo 100.
Art. 143
- Subemendamenti
1. Gli emendamenti che modificano in parte un emendamento, di seguito denominati subemendamenti, sono ammissibili in corso di seduta fino alla votazione dell’emendamento a cui si riferiscono, con la sottoscrizione di almeno tre consiglieri.
2. I subemendamenti sono ammissibili solo se riguardanti lo stesso oggetto dell’emendamento cui sono collegati.
3. Non sono ammessi ulteriori subemendamenti ad altri subemendamenti.
4. Per quanto non diversamente disposto, ai subemendamenti si applicano le disposizioni riguardanti gli emendamenti.
Art. 144
- Votazione degli articoli, degli emendamenti e del preambolo
1. Prima della votazione di ciascun articolo, vengono posti in votazione preliminarmente i subemendamenti e quindi i singoli emendamenti allo stesso articolo.
2. Gli emendamenti di cui al comma 1 dell’articolo 140 sono esaminati unitamente ai relativi emendamenti al preambolo e sottoposti ad un'unica votazione.
3. Qualora al testo di un articolo siano stati presentati più emendamenti, sono posti ai voti prima quelli soppressivi, poi quelli sostitutivi e infine quelli aggiuntivi, iniziando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l’ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. L’approvazione di emendamenti di portata più restrittiva preclude l’esame di ulteriori emendamenti di portata più concessiva e viceversa.
4. Il Presidente del Consiglio dichiara decaduti e pertanto non pone in votazione gli emendamenti che risultino in contrasto logico-giuridico con precedenti votazioni effettuate su altri emendamenti.
5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti o subemendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente del Consiglio pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all’emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione, il Presidente del Consiglio tiene conto dell’entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.
6. L'ordine di votazione degli emendamenti è stabilito dal Presidente del Consiglio che, nel decidere, si ispira ai principi della economia e della chiarezza delle votazioni.
7. Conclusa la votazione degli emendamenti e degli articoli, sono posti in votazione gli altri emendamenti al preambolo e il preambolo stesso e, infine, si procede al voto finale sulla legge nel suo complesso.
8. Quando una proposta di legge consti di un unico articolo, si procede con un’unica votazione all’approvazione dell'articolo stesso, del preambolo e della legge nel suo complesso.
9. Nel caso in cui tutti gli articoli di una proposta di legge siano stati respinti, il Presidente del Consiglio non dà luogo alla votazione del preambolo e alla votazione finale dichiarando che la proposta è respinta.
10. Il preambolo è posto in votazione complessivamente prima del voto finale.
11. Qualora dopo l’approvazione degli articoli il Consiglio non approvi il preambolo, il Presidente del Consiglio rinvia l’atto in commissione per la formulazione di una nuova proposta di preambolo. La commissione riferisce al Consiglio entro il termine assegnato. Il Consiglio vota esclusivamente il nuovo preambolo ed il testo finale nella sua interezza.
Art. 145
- Votazione degli allegati
1. Qualora un articolo faccia rinvio ad un allegato alla proposta di legge in discussione, tale allegato è votato unitamente all’articolo.
2. Gli emendamenti all’allegato sono presentati e votati come emendamenti all’articolo che rinvia all’allegato stesso.
3. Nel caso in cui un allegato sia richiamato da più articoli, esso viene trattato e votato unitamente al primo articolo che lo richiama.
4. Nel caso in cui sia respinto l’articolo che fa rinvio ad un allegato, il Presidente del Consiglio dispone il rinvio in commissione della proposta di legge.
Art. 146
- Decadenza delle proposte di legge
1. Si considerano decadute le proposte di legge iscritte all’ordine del giorno dell’aula e recanti una diversa disciplina della stessa materia oggetto di una proposta di legge precedentemente approvata nella medesima seduta.
Art. 147
- Coordinamento dei testi e correzioni di forma
1. Il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione degli uffici, della Giunta e di ciascun consigliere, prima della votazione finale di una proposta di legge, può richiamare l’attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sulle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro e inconciliabili con lo scopo della legge, nonché su incongruenze, contrasti e inconciliabilità con disposizioni vigenti, e formulare le conseguenti proposte, sulle quali il Consiglio delibera.
2. Il Consiglio può demandare al Presidente del Consiglio, o alla commissione competente su proposta del Presidente del Consiglio, la predisposizione del testo finale coordinato da sottoporre al voto in una seduta successiva. In tal caso, se il testo predisposto contiene non solo correzioni di forma ma anche modificazioni di coordinamento, la Giunta e ciascun consigliere possono chiedere che tali modificazioni, o alcune di esse, siano sottoposte a separata deliberazione prima della votazione finale.
3. Il Presidente del Consiglio, a seguito della votazione finale, dispone il coordinamento meramente formale del testo approvato.
Art. 148
- Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della Commissione europea
1. Nel caso in cui il contenuto di un atto, a seguito di notifica alla Commissione europea della relativa proposta, sia oggetto di osservazioni da parte della stessa Commissione, il Presidente del Consiglio, ricevuta dal Presidente della Giunta la conseguente proposta di modifica dell’atto oggetto di osservazioni, assegna nuovamente lo stesso alla commissione consiliare competente perché lo riesamini, limitatamente alle parti oggetto delle osservazioni e alla conseguente proposta di modifica, e ne riferisca al Consiglio.
2. Il Consiglio riesamina l’atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di modifica ed esprime voto finale sull’intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle suddette parti.
Art. 149
- Applicabilità delle disposizioni sul procedimento legislativo
1. Le disposizioni del presente capo e quelle dei capi VI e XV, relative alle proposte di legge, si applicano anche alle proposte di legge al Parlamento, alle proposte di regolamenti di competenza consiliare, alle proposte di deliberazione nonché, in quanto applicabili, alla presentazione, discussione ed approvazione di ogni affare sottoposto al Consiglio.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.