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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO XIV
- Discussione
Art. 100
- Durata degli interventi
1. Fatto salvo quanto previsto in caso di contingentamento dei tempi o da specifiche disposizioni del presente regolamento, la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
2. Il consigliere che, nei tempi sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia allegato al processo verbale.
3. L’intervento per l’illustrazione del parere referente sulle proposte di legge non può eccedere i dieci minuti.
4. Gli emendamenti sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento non superiore a tre minuti.
5. Per tutte le dichiarazioni di voto è consentito l’intervento di un consigliere per ciascun gruppo consiliare, salvo il caso di dissenso rispetto alla posizione espressa dal proprio gruppo di appartenenza. Per le dichiarazioni di voto sugli emendamenti ciascun intervento non può superare i tre minuti. Per ogni altra dichiarazione di voto ciascun intervento non può superare i cinque minuti.
6. Per dichiarazioni, comunicazioni o richieste di cui all’articolo 103, comma 2, o per mozioni d’ordine di cui all’articolo 110, ciascun intervento non può superare i tre minuti.
Art. 101
- Contingentamento dei tempi della discussione
1. Per l’organizzazione della discussione, la conferenza di programmazione dei lavori può indicare il tempo destinato allo svolgimento di ciascun affare e, correlativamente, il tempo complessivo riservato alla Giunta e a ciascun gruppo consiliare, in relazione alla sua consistenza numerica, nonché agli eventuali interventi di consiglieri dissenzienti.
2. I consiglieri che intendono esprimere una posizione autonoma rispetto a quella assunta dal gruppo di appartenenza, hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi, che non possono superare il tempo stabilito dall’articolo 100, comma 1, non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro gruppo.
Art. 102
- Aumento della durata degli interventi
1. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta di un presidente di gruppo consiliare o del portavoce dell’opposizione, può aumentare i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza o complessità degli argomenti in discussione lo richiede.
Art. 103
- Iscrizioni a parlare
1. I consiglieri si iscrivono a parlare, di norma, prima dell'inizio della discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta debbono informare, prima dell’inizio della seduta, il Presidente del Consiglio dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione.
3. Sulla comunicazione del consigliere non si apre il dibattito.
Art. 104
- Ordine degli interventi
1. Nessun consigliere o componente della Giunta può parlare senza che il Presidente del Consiglio abbia concesso la parola.
2. Gli interventi sono svolti dai consiglieri in piedi e dal posto loro assegnato, secondo l'ordine di iscrizione a parlare. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, ha la facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi consiliari diversi.
3. Il consigliere iscritto nella discussione che sia assente dall'aula al momento del suo turno a parlare decade dalla facoltà di parlare. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla presidenza.
Art. 105
- Interventi nel corso della stessa discussione
1. Nessun consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per intervenire sull’ordine dei lavori, per mozioni d’ordine, per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
Art. 106
- Fatto personale
1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve dichiararlo.
3. Se il Presidente del Consiglio ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito sull'argomento.
4. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire soltanto per precisare o rettificare il significato delle sue parole.
Art. 107
- Commissione di indagine per fatti lesivi dell’onorabilità
1. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere o componente della Giunta sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio la nomina di una commissione, composta da tre consiglieri, che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.
2. Il Presidente del Consiglio può assegnare, alla commissione di cui al comma 1, un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate al Consiglio dal Presidente del Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche indirettamente, mediante risoluzioni o mozioni.
Art. 108
- Richiami del Presidente del Consiglio
1. Qualora un consigliere o un componente della Giunta ecceda la durata stabilita per gli interventi, ai sensi dell'articolo 100, il Presidente del Consiglio, dopo un invito a rispettare i tempi, dichiara concluso l'intervento.
2. Il Presidente del Consiglio procede analogamente anche quando un consigliere, dopo due inviti ad attenersi all'argomento in discussione, non vi ottemperi.
Art. 109
- Divieto di interruzione degli interventi
1. Nessun intervento può essere interrotto e rinviato per la sua prosecuzione ad altra seduta.
Art. 110
- Mozioni d’ordine
1. La mozione d’ordine consiste in un richiamo motivato alle norme regolamentari.
2. Le mozioni d’ordine, se relative all’ordine del giorno di seduta o alla priorità di una discussione o votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
3. Sulle mozioni di cui al comma 1, possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un consigliere contro ed uno a favore; il Presidente del Consiglio ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un consigliere per ciascun gruppo consiliare.
4. Il Presidente del Consiglio decide in merito ai richiami contenuti nelle mozioni d’ordine.
Art. 111
- Questione pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione.
2. Su tali questioni, nonché sulla durata dell’eventuale sospensione, delibera il Consiglio per alzata di mano.
3. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive, anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito, su richiesta di un presidente di gruppo consiliare.
4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione e quindi a due separate votazioni.
5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.
Art. 112
- Validità delle deliberazioni
1. Salvi i casi in cui la Costituzione o lo Statuto richiedono maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio sono valide quando alla votazione partecipa la maggioranza dei componenti il Consiglio.
2. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei consiglieri che partecipano alla votazione, esclusi gli astenuti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
3. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che hanno espresso voto favorevole, voto contrario o che si sono astenuti.
4. L’atto sottoposto al voto è approvato con la maggioranza dei voti favorevoli, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.
5. In caso di parità tra i voti favorevoli ed i voti contrari, la proposta si intende non approvata.
6. Se la votazione di un atto è dichiarata invalida in quanto non vi ha partecipato, anche se presente, la maggioranza dei consiglieri, il Presidente del Consiglio dispone una breve sospensione della seduta, al termine della quale si procede ad una seconda votazione. Se anche la seconda votazione produce lo stesso esito, l’atto è rinviato ad una seduta successiva e la seduta prosegue col passaggio ad altro punto all’ordine del giorno.
Art. 113
- Numero legale e verifica
1. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di una votazione per alzata di mano relativa all’approvazione di un atto, un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell’opposizione o la Giunta, possono richiedere la verifica del numero legale.
2. Il Presidente del Consiglio dispone la verifica e incarica un consigliere segretario di effettuarla.
3. Il Presidente del Consiglio procede d'ufficio alla verifica del numero legale, prima della votazione di un atto che richiede una maggioranza qualificata.
4. La richiesta di verifica del numero legale può essere avanzata solo nell’imminenza della votazione.
Art. 114
- Mancanza del numero legale
1. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta.
2. La seduta è comunque tolta alla seconda mancanza consecutiva del numero legale, fatta salva la disposizione dell’articolo 112, comma 6.
Art. 115
- Dichiarazioni di voto
1. Un consigliere per ciascun gruppo può annunciare, prima di ogni votazione, il voto del proprio gruppo, dichiarando se è favorevole, contrario o se si astiene, esponendone i motivi.
2. Ciascun consigliere può esprimere dissenso rispetto alla posizione espressa dal proprio gruppo di appartenenza.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola.
Art. 116
- Proclamazione del voto
1. La proclamazione del risultato del voto è effettuata dal Presidente del Consiglio con la formula: “Il Consiglio regionale approva” oppure “Il Consiglio regionale non approva”.
Art. 117
- Proteste sulle deliberazioni
1. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se effettuate, non sono riportate nel processo verbale e nei resoconti della seduta, che si limitano ad annotare il fatto che vi sono state proteste e la loro intensità.
Art. 118
- Modi di votazione
1. Il Consiglio vota a scrutinio palese.
2. Lo scrutinio palese si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per voto elettronico.
3. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.
4. Prima di procedere alle votazioni il Presidente del Consiglio chiarisce l’oggetto e il significato del voto.
Art. 119
- Votazione per alzata di mano
1. Il Consiglio vota ordinariamente per alzata di mano.
2. Di ogni votazione per alzata di mano può essere richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, che è disposta dal Presidente del Consiglio, con le modalità di cui all’articolo 120, comma 4, dopo aver vietato l’accesso e l’uscita dall’aula.
Art. 120
- Voto elettronico
1. Un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell’opposizione o cinque consiglieri, possono chiedere che una votazione, che dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata mediante procedimento elettronico.
2. Il voto mediante procedimento elettronico in alternativa al voto per alzata di mano può essere disposto anche su iniziativa del Presidente del Consiglio.
3. La votazione finale delle leggi è sempre effettuata con procedimento elettronico, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 121, commi 1 e 2. Il tabulato di tale votazione è allegato al processo verbale.
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano è effettuata mediante procedimento elettronico.
Art. 121
- Votazione per appello nominale
1. Si procede alla votazione per appello nominale nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, nel caso previsto dall’articolo 124, comma 1, e nelle votazioni finali concernenti le modifiche statutarie, il programma di governo, il programma regionale di sviluppo, il documento di economia e finanza regionale e la relativa nota di aggiornamento, la legge di stabilità, la legge di bilancio, il rendiconto generale, la legge elettorale e sue modifiche, le norme riguardanti lo status dei consiglieri e degli assessori.
2. Si procede inoltre alla votazione per appello nominale nelle votazioni finali delle leggi qualora ne facciano richiesta due quinti dei consiglieri.
3. In tali casi il Presidente del Consiglio estrae a sorte il cognome del consigliere dal quale inizierà l'appello.
4. L’appello è effettuato da uno dei due segretari nominati per le operazioni di voto.
5. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.
6. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente del Consiglio, a cura dei consiglieri segretari, l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti, con l'indicazione della maggioranza richiesta e del voto espresso da ciascuno.
7. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, resta a disposizione dei consiglieri sul banco della presidenza e viene allegato al processo verbale della seduta.
Art. 122
- Votazione a scrutinio segreto
1. Le votazioni per le quali è stabilito il ricorso allo scrutinio segreto ai sensi dell’articolo 118, sono espletate mediante l’espressione del voto su apposita scheda, secondo le istruzioni per il voto impartite dal Presidente del Consiglio.
2. I consiglieri, dopo aver espresso il loro voto, sono chiamati dai segretari, mediante appello, a introdurre la propria scheda di voto, piegata, nell’apposita urna.
3. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.
4. I segretari, una volta terminato l’appello, procedono allo spoglio delle schede, consegnano al Presidente del Consiglio l'elenco dei consiglieri presenti, di quelli votanti, della maggioranza richiesta e gli comunicano l’esito della votazione.
5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, viene allegato al processo verbale della seduta.
Art. 123
- Votazione a scrutinio segreto e simultaneo
1. La votazione a scrutinio segreto può avere luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.
2. L’elenco dei consiglieri che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.
Art. 124
- Annullamento e ripetizione delle votazioni
1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione o in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può procedere all’annullamento della votazione e disporne l’immediata rinnovazione, procedendo, se del caso, alla votazione per appello nominale.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.