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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO XIII
- Riassunzione di proposte
Art. 99
- Riassunzione di precedenti proposte
1. Qualora nei primi sei mesi dalla prima seduta del Consiglio siano presentate, anche da proponenti diversi da quelli originari, proposte di atti che riproducono l’identico testo di proposte che hanno già esaurito nella precedente legislatura la fase referente, il Consiglio può deciderne la riassunzione su richiesta dei proponenti stessi.
2. La richiesta è presentata al Presidente del Consiglio contestualmente alla presentazione dell’atto.
3. Il Presidente del Consiglio, informata la conferenza di programmazione dei lavori, iscrive la richiesta all’ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile.
4. Se la richiesta è approvata, la proposta oggetto di riassunzione è iscritta direttamente, entro sessanta giorni, all’ordine del giorno del Consiglio ai sensi del comma 7.
5. Nel decidere la riassunzione dell’atto il Consiglio può disporre, su richiesta della Giunta o di un presidente di gruppo consiliare, che la proposta sia assegnata alla commissione competente per materia perché ne riferisca all’aula entro sessanta giorni dall’assegnazione. Scaduto il predetto termine, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all’ordine del giorno della prima seduta utile.
6. Il Consiglio, su proposta del presidente o su richiesta dei promotori, presentata entro quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio stesso, può decidere la riassunzione di proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura.
7. Qualora sia decisa la riassunzione delle proposte di atti, queste sono sottoposte all’esame della conferenza di programmazione dei lavori per l’inserimento nel calendario.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.