Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO XII
- Sedute del Consiglio
Art. 90
- Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto. L'ammissione del pubblico nella parte dell'aula consiliare ad esso riservata e le regole di comportamento sono stabilite dall'ufficio di presidenza con apposite disposizioni da rendersi pubbliche.
2. Per esigenze eccezionali di tutela di dati sensibili o riservati, su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un quinto dei consiglieri, il Consiglio può deliberare, senza discussione, di riunirsi in seduta non pubblica.
3. L’ufficio di presidenza regola le ulteriori forme di pubblicità delle sedute.
Art. 91
- Processo verbale e resoconto
1. Di ogni seduta, il funzionario verbalizzante presente in aula redige il processo verbale, indicando gli atti trattati, le votazioni e, per le discussioni, l’oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale, trasmesso preventivamente per via telematica ai consiglieri, si intende approvato, in mancanza di osservazioni, all'inizio delle sedute successive; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
2. I processi verbali, relativi alle sedute consiliari conclusive della legislatura, sono approvati dall’ufficio di presidenza del Consiglio.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendono farvi una rettifica, oppure chiarire il pensiero espresso nella seduta, o per fatto personale.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e da uno dei segretari del Consiglio dopo la sua approvazione. Per le sedute non pubbliche, quando il Consiglio non abbia deliberato che non si rediga il processo verbale, questo è dato in visione ai consiglieri nella seduta successiva e, se non vi sono osservazioni, si intende approvato.
5. Di ogni seduta pubblica si redige e si pubblica il resoconto integrale.
6. Il verbale e il resoconto integrale riportano l'indicazione del funzionario estensore e la sottoscrizione del responsabile dei servizi d’aula.
Art. 92
- Comunicazioni del Presidente al Consiglio
1. Dopo l'approvazione del processo verbale, prima di passare all’ordine dei lavori, il Presidente del Consiglio procede di norma a comunicare al Consiglio le decisioni e le informazioni che, ai sensi del presente regolamento, dello Statuto e di altre leggi, debbono essere portate a conoscenza dell’assemblea; rivolge inoltre all’assemblea messaggi celebrativi, di cordoglio, di commemorazione.
Art. 93
- Comunicazioni della Giunta
1. Le comunicazioni che la Giunta, di sua iniziativa, intende rivolgere al Consiglio sono iscritte all’ordine del giorno di seduta su decisione della conferenza di programmazione dei lavori.
2. Le comunicazioni della Giunta, richieste da almeno un quinto dei consiglieri o dal Consiglio con atto di indirizzo approvato, sono sottoposte alla conferenza di programmazione dei lavori che stabilisce, sentito il rappresentante della Giunta, la data di svolgimento.
3. In ogni caso, la Giunta trasmette il testo della comunicazione almeno tre giorni prima della seduta di svolgimento ovvero non oltre il giorno precedente qualora la data della seduta di svolgimento sia resa nota alla Giunta nella conferenza di programmazione dei lavori convocata per la definizione dell’ordine del giorno della seduta consiliare prevista per la settimana successiva.
Art. 94
- Congedi
1. I consiglieri e i componenti della Giunta sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio.
2. I consiglieri devono dare preventiva comunicazione scritta della propria assenza al Presidente del Consiglio, il quale, all’inizio di ogni seduta, ne dà comunicazione all'assemblea.
3. L’ufficio di presidenza del Consiglio delibera in ordine alla disciplina di rilevazione delle presenze ed ai casi di assenze giustificate.
Art. 95
- Facoltà di parlare
1. Possono prendere la parola durante le sedute consiliari esclusivamente i consiglieri e i componenti della Giunta.
Art. 96
- Ordine delle sedute consiliari. Sanzioni disciplinari
1. Il Presidente del Consiglio provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute consiliari.
2. Quando un consigliere o un componente della Giunta turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l’ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il consigliere o componente della Giunta richiamato può dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Qualora il consigliere o il componente della Giunta richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda ad oltraggi, vie di fatto, faccia appello alla violenza, compia atti di particolare gravità o usi espressioni ingiuriose nei confronti dei consiglieri o componenti della Giunta o delle istituzioni, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi confronti la censura e ne dispone l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il consigliere o il componente della Giunta si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare l'aula, questi sospende la seduta e dà ai segretari questori (20)

Parola aggiunta con reg. int. c.r. 4 aprile 2023, n. 34, art. 4.

le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata, udite le spiegazioni del consigliere o del componente della Giunta censurato.
4. Nei confronti del consigliere o del componente della Giunta, nei casi previsti dai commi 2 e 3, ed anche in altri casi di particolare gravità che avvengano, sia all'interno della sede del Consiglio, sia al di fuori dell'aula, il Presidente del Consiglio può proporre all'ufficio di presidenza di deliberare l'interdizione alla partecipazione ai lavori del Consiglio e delle commissioni, per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Tale interdizione può essere revocata dall’ufficio di presidenza, sentite le spiegazioni del consigliere o componente della Giunta.
5. Le deliberazioni adottate dall'ufficio di presidenza ai sensi del comma 4, sono comunicate al Consiglio e non possono in nessun caso essere oggetto di discussione.
Art. 97
- Disordini in aula
1. Qualora si verifichino disordini nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona la presidenza e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente del Consiglio non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono, il Presidente del Consiglio può nuovamente sospenderla ovvero toglierla.
2. Nel caso la seduta sia tolta, il Presidente del Consiglio dispone per la sua riconvocazione.
Art. 98
- Comportamento del pubblico
1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve tenere un comportamento corretto, stare in silenzio, e astenersi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'immediata espulsione di chi non ottempera al disposto del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente del Consiglio può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
3. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.