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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 96
- Ordine delle sedute consiliari. Sanzioni disciplinari
1. Il Presidente del Consiglio provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute consiliari.
2. Quando un consigliere o un componente della Giunta turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l’ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il consigliere o componente della Giunta richiamato può dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Qualora il consigliere o il componente della Giunta richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda ad oltraggi, vie di fatto, faccia appello alla violenza, compia atti di particolare gravità o usi espressioni ingiuriose nei confronti dei consiglieri o componenti della Giunta o delle istituzioni, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi confronti la censura e ne dispone l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il consigliere o il componente della Giunta si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare l'aula, questi sospende la seduta e dà ai segretari questori (20)

Parola aggiunta con reg. int. c.r. 4 aprile 2023, n. 34, art. 4.

le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata, udite le spiegazioni del consigliere o del componente della Giunta censurato.
4. Nei confronti del consigliere o del componente della Giunta, nei casi previsti dai commi 2 e 3, ed anche in altri casi di particolare gravità che avvengano, sia all'interno della sede del Consiglio, sia al di fuori dell'aula, il Presidente del Consiglio può proporre all'ufficio di presidenza di deliberare l'interdizione alla partecipazione ai lavori del Consiglio e delle commissioni, per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Tale interdizione può essere revocata dall’ufficio di presidenza, sentite le spiegazioni del consigliere o componente della Giunta.
5. Le deliberazioni adottate dall'ufficio di presidenza ai sensi del comma 4, sono comunicate al Consiglio e non possono in nessun caso essere oggetto di discussione.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.