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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 90
- Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto. L'ammissione del pubblico nella parte dell'aula consiliare ad esso riservata e le regole di comportamento sono stabilite dall'ufficio di presidenza con apposite disposizioni da rendersi pubbliche.
2. Per esigenze eccezionali di tutela di dati sensibili o riservati, su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un quinto dei consiglieri, il Consiglio può deliberare, senza discussione, di riunirsi in seduta non pubblica.
3. L’ufficio di presidenza regola le ulteriori forme di pubblicità delle sedute.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.