Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 9
- Funzioni dei vicepresidenti del Consiglio
1. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente del Consiglio nell’esercizio dei suoi compiti.
2. I vicepresidenti sostituiscono il Presidente del Consiglio nella direzione dei lavori consiliari in caso di assenza o impedimento.
3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, questi designa un vicepresidente a sostituirlo. In caso di mancata designazione, le funzioni vicarie sono assunte dal vicepresidente più anziano di età.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.