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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 9
- Funzioni dei vicepresidenti del Consiglio
1. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente del Consiglio nell’esercizio dei suoi compiti.
2. I vicepresidenti sostituiscono il Presidente del Consiglio nella direzione dei lavori consiliari in caso di assenza o impedimento.
3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, questi designa un vicepresidente a sostituirlo. In caso di mancata designazione, le funzioni vicarie sono assunte dal vicepresidente più anziano di età.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.