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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 88
- Affari non all’ordine del giorno
1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su affari non iscritti all’ordine del giorno, fatte salve le proposte di cui all’articolo 180.
2. Per discutere e votare su affari che non sono all'ordine del giorno della seduta, è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza dei tre quarti dei votanti, su proposta del Presidente del Consiglio, di un rappresentante della Giunta, di un gruppo consiliare che rappresenti almeno un decimo dei consiglieri o di almeno tre presidenti di gruppo.
3. Quando la proposta di cui al comma 2 è accolta, si intende che l'affare è trattato direttamente dal Consiglio.
4. All’inizio della seduta, su proposta dei consiglieri interessati, il Consiglio può deliberare, senza preventiva discussione, di ammettere alla seduta stessa mozioni che non sono all'ordine del giorno.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.