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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 8
- Funzioni del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori in modo da assicurarne il buon andamento facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai consiglieri segretari, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
2. Il Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio in giudizio nei casi previsti dalla legge;
b) cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;
c) convoca e presiede l’ufficio di presidenza del Consiglio e la conferenza di programmazione dei lavori di cui all’articolo 79, programma i lavori del Consiglio e ne cura l’efficienza;
d) garantisce l’esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell’opposizione, assicura il raccordo tra gli organi consiliari;
e) dichiara l’improcedibilità delle proposte di legge regionale nei casi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento;
f) comunica al Presidente della Giunta gli adempimenti degli organi di governo della Regione conseguenti ad atti di sindacato ispettivo e di indirizzo approvati dal Consiglio o derivanti da leggi o regolamenti, informando il Consiglio degli eventuali ritardi;
g) convoca e presiede le commissioni per la loro seduta di insediamento;
h) dichiara lo stato di impedimento permanente del Presidente della Giunta, accertato dal Consiglio nelle forme e modalità disciplinate dalla legge;
i) esercita tutte le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto, dalla legge e dal presente regolamento.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.