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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 75
- Pareri obbligatori
1. La COPAS esprime il parere obbligatorio di sua competenza entro trenta giorni dalla assegnazione della proposta di atto e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di dieci giorni. Il medesimo termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del presidente della COPAS al Presidente del Consiglio fino ad un massimo di quindici giorni, nel caso in cui la complessità o la rilevanza del provvedimento richiedano ulteriori approfondimenti, consultazioni o studi. In ogni caso, trascorsi i termini senza che il parere sia stato espresso, si intende che la COPAS non ritiene di esprimerne alcuno.
3. La commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri obbligatori della COPAS.
4. La commissione consiliare competente, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relative ad una proposta di legge integra il preambolo dell’atto con la motivazione di tale mancato accoglimento.
5. Nel caso di parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell’atto.
6. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la COPAS ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali, la COPAS può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.