Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 64
- Competenze della commissione di controllo
1. I compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali di cui all’articolo 20, comma 1, dello Statuto, sono esercitati verificando la coerenza dei procedimenti ed il rispetto complessivo del programma regionale di sviluppo e del documento di economia e finanza regionale, ferma la competenza delle altre commissioni permanenti per la verifica nel merito degli effetti prodotti relativamente alle materie di rispettiva competenza; verifica, altresì, il rispetto da parte della Giunta degli obblighi informativi derivanti da clausole valutative.
2. La commissione di controllo svolge funzioni consultive sugli atti di programmazione ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto
3. Il programma regionale di sviluppo e il documento di economia e finanza regionale, sono trasmessi alla commissione di controllo ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
4. Le funzioni di controllo di cui al comma 1, sono esercitate anche con la presentazione di relazioni al Consiglio relative allo stato di attuazione di piani e programmi regionali.
5. La commissione di controllo riceve il bilancio di previsione, le variazioni e l’assestamento, la legge di stabilità e le successive modifiche, sulle quali può formulare, entro trenta giorni, osservazioni alla commissione competente in materia di finanze e bilancio per i profili di coerenza con i documenti di programmazione generale.
6. La commissione di controllo svolge funzioni referenti sui rendiconti della Giunta e del Consiglio.
7. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale di cui all’articolo 20, comma 3, dello Statuto, la commissione di controllo trasmette relazioni almeno una volta l’anno al Consiglio.
8. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 7, sono esercitate anche con riferimento al patrimonio degli enti dipendenti dalla Regione e al programma e al rendiconto sull’attività contrattuale della Giunta e degli enti dipendenti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.