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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 63
- Composizione e durata in carica della commissione di controllo
1. La commissione di controllo è composta secondo le modalità e le procedure dell’articolo 27.
2. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il vicepresidente segretario.
3. Il presidente è eletto sulla base di una proposta presentata dai commissari di opposizione. In caso di una pluralità di proposte, il presidente è eletto sulla base della proposta presentata dai commissari appartenenti ai gruppi maggiormente rappresentativi nel Consiglio regionale.
4. Il presidente e gli altri componenti dell’ufficio di presidenza sono eletti ai sensi dell’articolo 30 fermo restando che in ciascuna delle liste presentate è candidato alla carica di presidente il soggetto indicato nella proposta di cui al comma 3.
5. Per quanto non diversamente stabilito, alla commissione di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.