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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 60
1. Il Consiglio regionale può istituire, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, commissioni istituzionali per la trattazione di temi di particolare e continuativo interesse generale in ambito regionale.
2. Per la costituzione e l’esercizio delle attività delle commissioni istituzionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni permanenti.
3. Le commissioni istituzionali si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall’ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 34, comma 2.