Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 53
- Audizioni
1. Al fine di acquisire elementi conoscitivi ed effettuare approfondimenti su tematiche inerenti le materie di competenza, le commissioni, anche indipendentemente dagli atti assegnati, possono riunirsi per procedere ad audizioni di rappresentanti di enti ed associazioni o di altri soggetti.
2. Le audizioni possono svolgersi anche su richiesta degli interessati. A tal fine il presidente dà conto alla commissione delle richieste pervenute per il loro eventuale accoglimento.
3. Il presidente della commissione trasmette l’invito all’audizione di norma cinque giorni prima dello svolgimento della seduta. L’invito è contestualmente inviato per conoscenza anche al Presidente del Consiglio.
4. Le audizioni sono inserite all’ordine del giorno della seduta della commissione

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.