Menù di navigazione

Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 52
- Consultazioni
1. Le commissioni, al fine di promuovere, secondo i principi dell’articolo 3 dello Statuto, la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria di atti normativi e di programmazione, possono effettuare consultazioni finalizzate ad acquisire osservazioni e proposte sugli atti assegnati per l’espressione del parere referente.
2. Alle consultazioni possono essere invitati le associazioni rappresentative degli enti locali e alcuni o singoli enti locali per acquisire osservazioni e proposte su atti di loro specifico interesse per i quali non è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, nonché comunità di cittadini e di residenti, enti e organismi pubblici e privati, associazioni di categoria ed esperti.
3. La commissione referente individua i soggetti da consultare, le modalità ed i termini della consultazione.
4. L’invito per le consultazioni, predisposto dalle commissioni, è trasmesso dal Presidente del Consiglio, di norma almeno sette giorni prima della data dello svolgimento delle consultazioni. L’invito è trasmesso per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.
5. Le consultazioni si effettuano alla presenza del presidente della commissione referente, o in sua assenza del vice presidente, che ne dirige lo svolgimento. Alle consultazioni possono assistere tutti i consiglieri regionali.
6. Il presidente della commissione può fornire risposta a eventuali richieste di chiarimento dei soggetti consultati.
7. Le consultazioni possono essere svolte anche in forma scritta o telematica. In ogni caso i soggetti consultati possono inviare le proprie osservazioni e proposte sia in forma scritta, sia in forma telematica.
8. Le consultazioni possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio regionale.
9. L’effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi dell’articolo 42.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.