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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 5
- Elezione del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei componenti; dal terzo è sufficiente la maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente del Consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile; allo stesso si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 5 e 6.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.