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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 49
- Ricorso alla procedura in sede redigente
1. Una commissione, entro quindici giorni dall’assegnazione di una proposta di legge in sede referente, può chiedere all’unanimità di poter esaminare tale proposta in sede redigente.
2. La richiesta può essere effettuata dalla commissione entro quindici giorni dall’assegnazione alla commissione stessa, ai sensi dell’articolo 165, comma 2, e ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, del documento preliminare alla concertazione o confronto della Giunta, relativo ad atti normativi di competenza consiliare. In tale caso la richiesta della commissione ha per oggetto la proposta di legge che sarà presentata dalla Giunta a seguito della concertazione o confronto.
3. La richiesta della commissione è presentata al Presidente del Consiglio che, informata la conferenza di programmazione dei lavori, la iscrive all’ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile, o, nel caso del comma 2, nella prima seduta successiva alla presentazione della proposta di atto normativo.
4. Sulla richiesta si svolge la discussione in aula. Nel corso della discussione possono essere presentati ordini del giorno con cui si fissano i criteri generali ai quali deve attenersi la commissione per l’approvazione degli articoli della proposta di legge.
5. Il Consiglio vota prima sulla richiesta e poi, se la richiesta è approvata, sugli ordini del giorno presentati.
6. Non è ammesso l’esame in sede redigente per le leggi statutarie, i bilanci preventivi e i rendiconti, la legge elettorale, le leggi tributarie, le leggi concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni, le proposte di legge al parlamento.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.