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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 48
- Partecipazione alle sedute delle commissioni dei proponenti di atti
1. Il consigliere proponente un atto, che non fa parte della commissione cui l’atto è stato assegnato, deve essere avvertito della seduta della commissione al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di atto affinché vi possa partecipare, senza voto deliberativo. Lo stesso consigliere può essere incaricato della relazione introduttiva in commissione.
2. Ciascun consigliere può trasmettere alle commissioni emendamenti alle proposte di atti e chiedere o essere richiesto di illustrarli davanti alle commissioni stesse.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.