Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 42
- Termini di esame in commissione
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 127 e dall'articolo 159, comma 5, per le proposte da esaminare in commissione per l’espressione del parere referente o per la procedura redigente, la commissione è tenuta ad esprimere il parere al Consiglio non oltre tre mesi a partire dalla data di assegnazione alla commissione stessa.
2. Decorso tale termine la proposta può essere iscritta all’ordine del giorno del Consiglio previa richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori formulata dal proponente o da almeno un presidente di gruppo consiliare.
3. Le commissioni possono richiedere al Presidente del Consiglio una proroga motivata dei termini suindicati per un periodo non superiore ad un mese.
Note del Redattore: