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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 39
- Limitazioni alla pubblicità dei lavori
1. In casi eccezionali, nei quali ricorrono esigenze di tutela di dati sensibili o di riservatezza, il presidente della commissione, sentito l'ufficio di presidenza della stessa, può disporre che la riunione o parte di essa si svolga senza le forme di pubblicità di cui all’articolo 38, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’ufficio di presidenza della commissione può disporre le opportune limitazioni alla presenza dei soggetti di cui all’articolo 37.