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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 37
- Partecipazione alle sedute delle commissioni permanenti
1. Alle sedute delle commissioni permanenti sono presenti le strutture consiliari competenti all’assistenza generale, all’assistenza giuridico-legislativa, all’assistenza per la valutazione delle politiche ed alle attività di informazione.
2. Il presidente della commissione può consentire o disporre la partecipazione di altre strutture regionali in grado di interloquire con la commissione, a sua richiesta, su questioni tecniche inerenti gli affari da trattare.
3. La commissione può chiedere, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, la partecipazione di consulenti o di altre persone estranee all’amministrazione regionale.
4. L'ufficio di presidenza del Consiglio, su richiesta dei presidenti dei gruppi o di ciascun componente del gruppo misto, autorizza un incaricato ed un suo eventuale supplente per ciascun gruppo o per ciascun componente del gruppo misto ad assistere in qualità di uditore alle sedute della commissione per la quale è stata avanzata la richiesta.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.