Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 36
- Sedute congiunte delle commissioni permanenti
1. La seduta congiunta di più commissioni è convocata dal presidente più anziano di età, d’intesa con gli altri presidenti.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno uno dei presidenti delle commissioni riunite e di un numero di consiglieri pari almeno alla metà della somma dei consiglieri delle commissioni stesse, con la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione.
3. Presiede il presidente, presente alla seduta, più anziano di età.
4. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme del presente regolamento sulle sedute delle commissioni permanenti.
Note del Redattore: