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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 35
- Validità delle sedute delle commissioni permanenti
1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei commissari.
2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente della commissione all’inizio di ogni seduta e prima dell’inizio di ogni deliberazione o votazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla fino ad un massimo di un’ora. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta annunciando la data e l’ora della seduta successiva, il cui ordine del giorno riporta anche gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione del presidente viene data immediata comunicazione a tutti i componenti della commissione.