Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 29
- Delega
1. I consiglieri, per una determinata seduta, o per determinati affari all’ordine del giorno, possono delegare a sostituirli, per giustificati motivi, altri consiglieri che fanno parte di altre commissioni permanenti. La delega deve essere comunicata al presidente della commissione nella quale è effettuata la sostituzione ed al Presidente del Consiglio. Un consigliere non può ricevere più di una delega. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in caso di commissioni congiunte.
Note del Redattore: