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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 19
- Nomina, revoca, dimissioni del portavoce dell’opposizione
1. Qualora ne sia richiesta l’istituzione, il portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2, dello Statuto, è un consigliere nominato dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza che comprende il maggior numero di consiglieri non facenti parte della maggioranza e che risulta pertanto maggiormente rappresentativa. Tale coalizione è costituita tramite comunicazione congiunta dei presidenti dei gruppi interessati al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, convoca l’assemblea dei consiglieri appartenenti ai gruppi della coalizione di opposizione, per la nomina del portavoce. L’assemblea nomina il portavoce a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per le prime due votazioni e a maggioranza dei votanti nella terza votazione.
3. Nel caso in cui un gruppo della coalizione, mediante comunicazione del proprio presidente al Presidente del Consiglio, dichiari di ritirare la propria adesione alla coalizione stessa, il portavoce dell’opposizione permane nella sua carica se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) se a seguito del ritiro permane una coalizione di almeno due gruppi;
b) se tale coalizione residua comprende sempre il maggior numero di consiglieri di minoranza;
c) se il portavoce non appartiene al gruppo che ha dichiarato il proprio ritiro.
4. Nel caso in cui le condizioni di cui al comma 3 non ricorrano, se comunque residua o si forma nuovamente una coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa, questa procede alla nomina del portavoce con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
5. Il portavoce dell’opposizione può essere revocato dall’assemblea che lo ha nominato con lo stesso quorum con il quale è stato nominato. A tal fine l’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio su richiesta congiunta dei presidenti dei gruppi della coalizione oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri appartenenti alla coalizione stessa.
6. Il portavoce dell’opposizione, nel caso in cui aderisca ad un gruppo diverso da quello di appartenenza alla data della nomina, ma sempre appartenente alla coalizione che lo ha nominato, può essere revocato nel modo indicato al comma 5.
7. Il portavoce dell’opposizione, nel caso in cui aderisca ad un gruppo diverso da quello di appartenenza alla data della nomina, e non appartenente alla coalizione che lo ha nominato, decade e si provvede alla nuova nomina ai sensi dei commi 1 e 2.
8. In caso di dimissioni del portavoce, comunicate al Presidente del Consiglio, si provvede ad una nuova nomina nei modi indicati ai commi 1 e 2.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.