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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 183
- Diritto di accesso dei consiglieri
1. I consiglieri che intendono esercitare il diritto di accesso ai sensi dell' articolo 9, commi 2 e 3, dello Statuto, indicano al dirigente dell'ufficio che detiene la documentazione oggetto del diritto di accesso, i documenti di cui intendono prendere visione o estrarre copia e le informazioni che intendono acquisire.
2. La richiesta di cui al comma 1, è comunicata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.
3. Il dirigente di cui al comma 1, assicura l'accesso non oltre quattro giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora con l'accesso il consigliere intenda acquisire informazioni o ottenere il rilascio di copia di documenti, il dirigente provvede non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio ne dà tempestiva informazione al Presidente della Giunta o all'organo di direzione degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione, che si attivano al fine di ottenere l'immediato soddisfacimento della richiesta di accesso.
5. Al consigliere che utilizza il diritto di accesso per l'espletamento del suo mandato non può essere opposto il segreto d'ufficio.
6. Ai sensi dell' articolo 9, comma 2, dello Statuto il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
7. Il Presidente del Consiglio dà notizia ai consiglieri delle azioni di promozione svolte per estendere il loro diritto di accesso ad enti diversi da quelli indicati al comma 4.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.