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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 170
- Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale
1. Le interrogazioni a risposta orale devono essere svolte entro due mesi dalla data di presentazione.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’interrogazione sia stata svolta, la Giunta è tenuta a fornire risposta scritta entro i successivi quindici giorni, a richiesta dell’interrogante.
3. Salvo i casi di particolare rilievo, la risposta orale della Giunta ad ogni singola interrogazione non può eccedere i dieci minuti.
4. La replica alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o no soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.
5. L’interrogazione decade in caso di assenza, in aula o in commissione, dei proponenti.
6. In caso di assenza del componente della Giunta, deve essere fornita risposta scritta entro i successivi quindici giorni.
7. Le interrogazioni orali decadono se non sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio o della commissione entro sei mesi dalla loro presentazione.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.