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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 169
- Ammissibilità delle interrogazioni
1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto dai consiglieri al Presidente del Consiglio, il quale, accertatane l’ammissibilità, ne dà annuncio al Consiglio.
2. Non sono ammissibili interrogazioni che esulino dagli ambiti di competenza della Giunta in quanto riferite a materie che rientrano nelle competenze funzionali e organizzative del Consiglio o che sono del tutto estranee alle competenze della Regione. Non sono in ogni caso ammissibili interrogazioni che per il loro contenuto possono ledere la tutela della sfera personale, l’onorabilità dei singoli e il prestigio delle istituzioni o che contengono espressioni sconvenienti.
3. Non è consentita, dopo la presentazione, la trasformazione della interrogazione da orale a scritta o viceversa.
4. I consiglieri devono specificar e se richiedono risposta scritta od orale. In mancanza di tale indicazione si presume che sia richiesta la risposta scritta.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.