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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 150
- Documentazione a corredo dell’istruttoria
1. Sulle proposte di atti assegnate alle commissioni, le strutture competenti all’istruttoria degli atti predispongono la scheda di legittimità, la scheda di fattibilità e altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo della proposta e delle sue finalità.
2. La scheda di legittimità è predisposta su tutti gli atti sottoposti all’esame delle commissioni dalle competenti strutture per l’assistenza giuridico-legislativa e contiene i seguenti elementi:
a) osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale e statutaria, alla conformità delle disposizioni rispetto alla disciplina europea e nazionale, nonché alla normativa riguardante le autonomie locali e al rispetto del principio di sussidiarietà;
b) osservazioni sul rispetto delle regole di tecnica legislativa adottate con deliberazione dell’ufficio di presidenza, con particolare riferimento alla chiarezza e semplicità del linguaggio normativo, alle tecniche di modificazione e di abrogazione espressa delle disposizioni vigenti e alla correttezza dei riferimenti normativi contenuti;
c) eventuali proposte tecniche di modifiche necessarie a garantire l’omogeneità giuridica del testo.
3. La scheda di fattibilità è redatta su iniziativa della competente struttura o su richiesta dei commissari e contiene, tra l’altro:
a) l’analisi delle potenziali criticità, con particolare riguardo all’accertamento della presenza e dello stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare la norma;
b) gli elementi di valutazione delle politiche con eventuale proposta di clausola valutativa;
c) l’analisi finanziaria;
d) osservazioni sulla relazione di analisi di impatto della regolazione (AIR), se presente.
4. Ulteriore documentazione utile può essere redatta su richiesta dei commissari oppure su iniziativa delle strutture di assistenza.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.