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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 15
- Gruppo misto
1. Il consigliere componente del gruppo misto dichiara al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza, all'opposizione o alle altre minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.
2. Il gruppo misto elegge il presidente e può eleggere un vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.
3. Ad ogni nuova adesione, il gruppo misto può procedere, a richiesta di un componente, al rinnovo dell’elezione di cui al comma 2.
4. I consiglieri componenti del gruppo misto che aderiscono a partiti o movimenti politici, possono associare, in ogni documento ufficiale, la denominazione del movimento o partito alla dicitura gruppo misto, separate da un trattino.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo o da altre disposizioni speciali del presente regolamento, si applicano al gruppo misto le ordinarie disposizioni in materia di gruppi consiliari.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.