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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 147
- Coordinamento dei testi e correzioni di forma
1. Il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione degli uffici, della Giunta e di ciascun consigliere, prima della votazione finale di una proposta di legge, può richiamare l’attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sulle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro e inconciliabili con lo scopo della legge, nonché su incongruenze, contrasti e inconciliabilità con disposizioni vigenti, e formulare le conseguenti proposte, sulle quali il Consiglio delibera.
2. Il Consiglio può demandare al Presidente del Consiglio, o alla commissione competente su proposta del Presidente del Consiglio, la predisposizione del testo finale coordinato da sottoporre al voto in una seduta successiva. In tal caso, se il testo predisposto contiene non solo correzioni di forma ma anche modificazioni di coordinamento, la Giunta e ciascun consigliere possono chiedere che tali modificazioni, o alcune di esse, siano sottoposte a separata deliberazione prima della votazione finale.
3. Il Presidente del Consiglio, a seguito della votazione finale, dispone il coordinamento meramente formale del testo approvato.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.