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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 144
- Votazione degli articoli, degli emendamenti e del preambolo
1. Prima della votazione di ciascun articolo, vengono posti in votazione preliminarmente i subemendamenti e quindi i singoli emendamenti allo stesso articolo.
2. Gli emendamenti di cui al comma 1 dell’articolo 140 sono esaminati unitamente ai relativi emendamenti al preambolo e sottoposti ad un'unica votazione.
3. Qualora al testo di un articolo siano stati presentati più emendamenti, sono posti ai voti prima quelli soppressivi, poi quelli sostitutivi e infine quelli aggiuntivi, iniziando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l’ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. L’approvazione di emendamenti di portata più restrittiva preclude l’esame di ulteriori emendamenti di portata più concessiva e viceversa.
4. Il Presidente del Consiglio dichiara decaduti e pertanto non pone in votazione gli emendamenti che risultino in contrasto logico-giuridico con precedenti votazioni effettuate su altri emendamenti.
5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti o subemendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente del Consiglio pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all’emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione, il Presidente del Consiglio tiene conto dell’entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.
6. L'ordine di votazione degli emendamenti è stabilito dal Presidente del Consiglio che, nel decidere, si ispira ai principi della economia e della chiarezza delle votazioni.
7. Conclusa la votazione degli emendamenti e degli articoli, sono posti in votazione gli altri emendamenti al preambolo e il preambolo stesso e, infine, si procede al voto finale sulla legge nel suo complesso.
8. Quando una proposta di legge consti di un unico articolo, si procede con un’unica votazione all’approvazione dell'articolo stesso, del preambolo e della legge nel suo complesso.
9. Nel caso in cui tutti gli articoli di una proposta di legge siano stati respinti, il Presidente del Consiglio non dà luogo alla votazione del preambolo e alla votazione finale dichiarando che la proposta è respinta.
10. Il preambolo è posto in votazione complessivamente prima del voto finale.
11. Qualora dopo l’approvazione degli articoli il Consiglio non approvi il preambolo, il Presidente del Consiglio rinvia l’atto in commissione per la formulazione di una nuova proposta di preambolo. La commissione riferisce al Consiglio entro il termine assegnato. Il Consiglio vota esclusivamente il nuovo preambolo ed il testo finale nella sua interezza.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.