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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 138
- Presentazione degli emendamenti
1. Gli emendamenti possono essere presentati al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente la seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di legge alla quale si riferiscono. Gli emendamenti sono di regola distribuiti ai consiglieri all'inizio della seduta.
2. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al comma 1 ed anche nel corso della seduta, prima che sia chiusa la discussione generale sulla proposta di legge, qualora siano sottoscritti da almeno tre consiglieri o siano presentati dal Presidente od altro componente della Giunta. Il Presidente del Consiglio può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l’opportunità, la presentazione di emendamenti in ogni momento, sino alla votazione dell’articolo cui si riferiscono.
3. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata, possono essere presentati esclusivamente entro il termine del comma 1, salvo il caso previsto al comma 4. Tali emendamenti sono comunicati dal Presidente del Consiglio, subito dopo la loro presentazione, al presidente della commissione competente per materia affinché questa verifichi, mediante attestazione della competente struttura della Giunta, la presenza della copertura finanziaria e il rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità. A tal fine la commissione può essere convocata in deroga alle procedure ordinarie e d’urgenza e gli esiti della verifica possono essere espressi, anche verbalmente, nel corso della seduta.
4. Il presidente della commissione competente per materia, il Presidente o altro componente della Giunta possono presentare emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata entro il termine del comma 2, attestando l’avvenuta verifica in ordine alla copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.
5. Ciascun consigliere ha diritto di aggiungere o di ritirare la propria sottoscrizione dagli emendamenti che sono stati presentati fino al passaggio in votazione di ciascuno di essi.
6. In caso di ritiro di una o più sottoscrizioni dei proponenti l’emendamento presentato ai sensi del comma 2 è posto in votazione solo se le sottoscrizioni non ritirate sommate a quelle eventualmente aggiunte sono almeno pari a tre.
7. In caso di assenza di tutti i proponenti al momento della votazione gli emendamenti sono dichiarati decaduti, salvo che gli stessi siano fatti propri da almeno altri tre consiglieri.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.