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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 131
- Ritiro delle proposte di legge
1. Le proposte di legge all’esame del Consiglio possono essere ritirate prima della votazione degli articoli.
2. Per le proposte di legge di iniziativa della Giunta, il ritiro avviene su richiesta del Presidente o del Vicepresidente della Giunta.
3. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare, il ritiro avviene su richiesta scritta dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti sottoscrivono la richiesta, la proposta prosegue il suo iter a firma degli altri proponenti.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.