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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 13
- Modalità e termini per la costituzione dei gruppi consiliari
1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare deve procedere all'elezione del presidente, del vicepresidente e del tesoriere.
2. Il presidente eletto dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dell’esito dell’elezione e contestualmente comunica l’appartenenza del gruppo alla maggioranza o alle minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.
3. La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio con le modalità, i contenuti e per gli effetti di cui al comma 2.
4. Il consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso, è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio, previa accettazione del presidente del gruppo prescelto.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.