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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 126
- Procedura abbreviata per casi di urgenza ai sensi dell’articolo 40, comma 2, dello Statuto
1. La proposta di legge per la quale la Giunta, contestualmente alla presentazione, chiede motivatamente la procedura d’urgenza, è sottoposta, al più presto, dal Presidente del Consiglio alla conferenza di programmazione dei lavori che verifica l’effettiva sussistenza dei motivi dell’urgenza.
2. Sulla proposta di legge di cui al comma 1, la Giunta non effettua procedure formali di concertazione o confronto ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto e, conseguentemente, su di essa non è svolta la procedura di informazione preventiva al Consiglio, di cui allo stesso articolo 48 ed all’articolo 165 del presente regolamento.
3. Ai fini del presente articolo costituiscono in particolare motivi di urgenza i termini brevi a provvedere imposti da sopravvenute norme statali o europee, i provvedimenti di primo intervento connessi a calamità naturali, i provvedimenti volti a fronteggiare l’improvviso verificarsi di situazioni emergenziali di carattere economico, finanziario o sociale
4. La proposta di legge per la quale la conferenza di programmazione dei lavori, con il voto favorevole della maggioranza dei presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno i due terzi dei consiglieri, riconosce sussistenti i motivi d’urgenza, è assegnata alla commissione competente per materia che esprime il parere referente entro trenta giorni dall’assegnazione. Gli eventuali pareri istituzionale, secondari e di organismi consultivi, sono resi nel termine di quindici giorni dall’assegnazione. Scaduto il termine si procede in assenza dei pareri medesimi.
5. In ogni caso, scaduto il termine assegnato alla commissione referente, la proposta è iscritta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio anche in assenza del parere referente della commissione.
6. La conferenza di programmazione dei lavori, in relazione agli specifici motivi d’urgenza riconosciuti, può stabilire eccezionalmente, sempre con la maggioranza di cui al comma 4, termini più brevi di quelli di cui allo stesso comma 4, oppure che la proposta sia esaminata direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell’ordine del giorno della seduta di cui all’articolo 87. In quest’ultimo caso, le schede di legittimità e di fattibilità di cui all’articolo 150 sono distribuite ai consiglieri all’inizio della seduta.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.