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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 121
- Votazione per appello nominale
1. Si procede alla votazione per appello nominale nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, nel caso previsto dall’articolo 124, comma 1, e nelle votazioni finali concernenti le modifiche statutarie, il programma di governo, il programma regionale di sviluppo, il documento di economia e finanza regionale e la relativa nota di aggiornamento, la legge di stabilità, la legge di bilancio, il rendiconto generale, la legge elettorale e sue modifiche, le norme riguardanti lo status dei consiglieri e degli assessori.
2. Si procede inoltre alla votazione per appello nominale nelle votazioni finali delle leggi qualora ne facciano richiesta due quinti dei consiglieri.
3. In tali casi il Presidente del Consiglio estrae a sorte il cognome del consigliere dal quale inizierà l'appello.
4. L’appello è effettuato da uno dei due segretari nominati per le operazioni di voto.
5. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.
6. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente del Consiglio, a cura dei consiglieri segretari, l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti, con l'indicazione della maggioranza richiesta e del voto espresso da ciascuno.
7. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, resta a disposizione dei consiglieri sul banco della presidenza e viene allegato al processo verbale della seduta.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.