Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015
Art. 111
- Questione pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione.
2. Su tali questioni, nonché sulla durata dell’eventuale sospensione, delibera il Consiglio per alzata di mano.
3. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive, anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito, su richiesta di un presidente di gruppo consiliare.
4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione e quindi a due separate votazioni.
5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.