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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 11
- Funzioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio
1. L'ufficio di presidenza è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio; coadiuva il Presidente nel garantire il rispetto delle norme del regolamento, nel tutelare e assicurare le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze, nel curare l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantenendo i rapporti con queste e con i gruppi consiliari. L’ufficio di presidenza delibera, nei casi previsti dal presente regolamento, le sanzioni nei confronti dei consiglieri.
2. L’ufficio di presidenza:
a) delibera la promozione del contenzioso e la resistenza in giudizio del Consiglio;
b) propone al Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto del Consiglio;
c) determina gli obiettivi strategici per la struttura consiliare;
d) attua gli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Consiglio e svolge le altre funzioni previste dalla legge sull’autonomia consiliare, nel rispetto delle corrette procedure di relazioni sindacali;
e) autorizza le iniziative delle commissioni che comportano spesa;
f) determina l’oggetto e le modalità per le attività di valutazione di cui all’articolo 32, comma 4;
g) nomina e revoca il segretario generale del Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio;
h) promuove, di norma, le proposte di regolamenti interni e le proposte di legge su materie concernenti il funzionamento e le strutture del Consiglio;
i) esamina le questioni in materia di interpretazione del regolamento e le altre questioni ad esso sottoposte dal Presidente del Consiglio;
l) esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle leggi.
3. Il segretario dell'ufficio di presidenza è il segretario generale del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.