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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

INDICE

espandere cartella CAPO I- Disposizioni preliminari
chudere cartella CAPO II- Costituzione dell'ufficio di presidenza del Consiglio
Art. 4- Composizione e durata in carica dell’ufficio di presidenza del Consiglio
Art. 5- Elezione del Presidente del Consiglio
Art. 6- Elezione dei vicepresidenti e dei segretari del Consiglio
Art. 7- Operazioni di voto per l'elezione dei componenti dell’ufficio di presidenza del Consiglio
espandere cartella CAPO III- Attribuzioni della Presidenza
espandere cartella CAPO IV- Gruppi consiliari
espandere cartella CAPO V- Giunta delle elezioni e verifica dei poteri
espandere cartella CAPO VI- Commissioni
espandere cartella CAPO VII- Consiglio delle autonomie locali
espandere cartella CAPO VIII- Commissione per le pari opportunità
espandere cartella CAPO IX- Conferenza permanente delle autonomie sociali
espandere cartella CAPO X- Collegio di garanzia
espandere cartella CAPO XI- Convocazione del Consiglio ed organizzazione dei lavori
espandere cartella CAPO XII- Sedute del Consiglio
espandere cartella CAPO XIII- Riassunzione di proposte
espandere cartella CAPO XIV- Discussione
espandere cartella CAPO XV- Procedimento legislativo
espandere cartella CAPO XVI- Disposizioni di attuazione della legge regionale sulla qualità della normazione
espandere cartella CAPO XVII- Revisione statutaria
espandere cartella CAPO XVIII- Altri procedimenti
espandere cartella CAPO XIX- Atti di sindacato ispettivo e di indirizzo
espandere cartella CAPO XX- Repertorio regolamentare
espandere cartella CAPO XXI- Revisione del regolamento
espandere cartella CAPO XXII- Norme finali

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.